Il fulcro del “pacchetto previdenza” contenuto nel decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 è rappresentato dalla iniezione di una maggior dose di flessibilità previdenziale con il meccanismo di “quota 100”. Fermi restando i requisiti per dir così “generalisti” costituiti da 62 anni di età e 38 di contributi la misura si declina in maniera peculiare per i dipendenti pubblici dovendosi salvaguardare l’obbligo di assicurare la continuità dei servizi pubblici e il corretto svolgimento delle funzioni da parte della PA. Va poi considerata la specificità del rapporto di lavoro. Secondo le stime presentate dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nella specifica audizione sulla Manovra finanziaria la potenziale platea di beneficiari di quota 100 per il prossimo anno è rappresentata per circa il 43 per cento da dipendenti privati (pari a 220.000) e per il 36 per cento da dipendenti pubblici (oltre 156.000). La stima del Governo è però che solo l’85 per cento degli aventi diritto alla facoltà di quota 100 ne faccia richiesta. Specificità del pubblico impiego Per il pubblico impiego occorre allora consentire l’opportuno turnover tra chi acceda al pensionamento anticipato e i nuovi assunti attraverso l’organizzazione e il completamento dei necessari concorsi, considerando anche che alla luce della legge di Bilancio 2019 si prevede che il prossimo anno la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 (quelle nelle università vengono posticipate al primo dicembre, con l'eccezione dei ricercatori a contratto che potranno essere quindi assunti come professori nel corso del 2019). Quali sono allora le caratterizzazioni di quota 100 per il pubblico impiego? Si prevede in primo luogo che i dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1°agosto 2019 e dal 1° settembre In linea con l’inizio dell’anno scolastico per i lavoratori Scuola ed Afam. La finestra sarà poi semestrale (e non trimestrale come per i dipendenti privati) per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019. Si prevede ancora un preavviso di sei mesi. Va evidenziato poi che le disposizioni su quota 100 non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza. TFR/TFS Per quel che riguarda il pagamento del TFR/TFS se ne prevede la corresponsione al momento in cui il soggetto ne avrebbe maturato il diritto. Nel decreto si disegna però la possibilità di accedere ad uno specifico finanziamento per consentirne l’anticipo a condizioni agevolate. Più nello specifico si dispone che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, sia i lavoratori che accedono a quota 100 che, più in generale, i soggetti che accedono al trattamento di pensione secondo la normativa vigente, possono presentare richiesta di finanziamento, garantito dalla cessione pro solvendo del credito derivante dal TFS maturato, di una somma pari all’importo max di 30.000 euro, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Si prevede ancora la istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. Come ulteriore agevolazione si prevede che il finanziamento è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Si precisa ancora che il tasso di interesse annuo a carico del soggetto finanziato, comprensivo di ogni eventuale onere e della commissione di accesso al Fondo di garanzia non può superare il limite massimo del valore dell’indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d’Italia, aumentato di 30 centesimi. Tale tasso rimane invariato per tutta la durata di ciascuna operazione di finanziamento. Si prevede poi un meccanismo di detassazione del TFS. Più nello specifico l’aliquota Irpef sull’indennità di fine servizio è ridotta, per le cessazioni del rapporto di lavoro successive al 31 dicembre 2018, in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tali disposizioni, si specifica, non si applicano sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro. L’Irpef sull’indennità di fine servizio, si prosegue, è ridotta di 1,66 punti percentuali per le indennità corrisposte dal 1° gennaio 2020 fino a un importo non superiore a 80 mila euro. Massimale contributivo Nel decreto collegato si prevede poi la possibilità di escludere opzionalmente il massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro. La domanda da parte dell’interessato deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione. Va ricordato come la previsione del massimale da parte della riforma Dini era considerata come una possibile ipotesi di opting out, consentendo cioè ai soggetti con redditi elevati oltre il massimale di versare in proporzione meno contributi obbligatori “liberando” spazio per la adesione volontaria e la contribuzione alla previdenza complementare usufruendo dei relativi benefici fiscali. La possibilità di superare opzionalmente il massimale contributivo sembra essere allora una operazione di realpolitik considerando la presenza al momento di due soli fondi pensione del pubblico impiego (Espero e Perseo Sirio), incrementando al contempo il gettito contributivo utile alla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. Previdenza complementare del pubblico impiego e contributo datoriale Per completezza di visione va sottolineato ancora come la legge di Bilancio interviene in maniera puntuale sulla previdenza complementare dei dipendenti statali per quel che riguarda il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, con particolare riferimento alle amministrazioni statali. In primo luogo, si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri, ovvero del trasferimento ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, delle risorse, iscritte, nell'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare e relative al personale delle suddette amministrazioni. Nella determinazione del riparto e del trasferimento suddetti si applicano i parametri del trattamento retributivo medio dei dipendenti e della consistenza del personale in servizio. Si prevede, inoltre, con norma di carattere permanente, che il contributo a carico dei datori di lavoro sia versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. La disposizione ha l'effetto di estendere il principio da essa formulato ai dipendenti statali, in quanto esso già si applica per gli altri dipendenti, pubblici e privati. Quota 100 per i dipendenti pubblici Primo Pensionamento 1° agosto 2019 per chi matura requisiti entro 31 marzo Finestra a regime Semestrale Preavviso Semestrale Pagamento TFR/TFS Anticipo fino a 30 mila euro con finanziamento bancario garantito. Previsione di un meccanismo di detassazione Irpef del tfs per compensare gli interessi