Quota 100 rappresenta, nella strategia economica del Governo, non solo un ulteriore canale di pensionamento, sia pure in modo sperimentale per il triennio 2019-2021, ma anche un nuovo strumento per agevolare, come recita l’articolo 22 del decreto collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 4/2019), percorsi di ricambio generazionale e risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali. Con riferimento a tale profilo si riportano le considerazioni espresse dall’Ufficio parlamentare di bilancio nella recentissima audizione presso la Commissione Lavoro del Senato che ha osservato come la letteratura economica e le analisi empiriche non giungono a conclusioni univoche sul legame tra età pensionabile e nuova occupazione. Nel breve periodo, si sottolinea, la contrazione dell’occupazione delle coorti più anziane che sarà prodotta da quota 100 potrebbe favorire un moderato ricambio generazionale, soprattutto nel settore pubblico. Nel lungo periodo, invece, secondo l’Upb, l’occupazione tanto dei giovani quanto degli anziani dipenderà dall’efficacia delle misure di incentivo alla crescita economica implementati dal Governo. In attesa di verificare dal punto di vista empirico quali saranno gli esiti della sperimentazione di quota 100 come fattore di stimolo ad una ripresa dell’occupazione giovanile che garantirebbe nuova linfa contributiva utile ad una maggiore sostenibilità finanziaria di un sistema previdenziale come il nostro strutturato sulla ripartizione dei contributi versati, va ricordato come il decreto 28 gennaio 2019 n. 4 prevede anche il possibile coinvolgimento dei Fondi di solidarietà bilaterali proprio in prospettiva di ricambio generazionale. Su tale aspetto l’INPS, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 10/2019. Cosa prevede il decreto E’ utile in primo luogo riepilogare cosa si preveda nel decreto legge. Viene introdotta (commi 1 e 2 dell’art. 22) la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per il pensionamento con quota 100. Tale ipotesi è posta con riferimento ai soggetti che raggiungano i requisiti per l'accesso alla suddetta tipologia di pensione anticipata entro il 31 dicembre 2021. Il dossier Servizio Studi di Camera e Senato ricorda che le ipotesi finora vigenti di assegno straordinario (da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali) concernono i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (esistono però eccezioni come nel settore del credito, in via provvisoria, è possibile fino a sette anni nel triennio 2017-2019). La nuova fattispecie di assegno è subordinata alla sussistenza di accordi o contratti collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all'assegno medesimo. Come chiedere l’intervento dei Fondi di solidarietà Quale è lo schema del meccanismo delineato dal decreto all’art. 3? Il Fondo di solidarietà bilaterale eroga l’assegno straordinario al lavoratore durante il periodo di accompagnamento al pensionamento anticipato e paga la contribuzione correlata all’Ente previdenziale. L’azienda deve però preventivamente versare la relativa provvista finanziaria al Fondo di solidarietà, usufruendo della deducibilità del relativo onere dalla base imponibile, ai sensi della normativa vigente. I commi 4 e 5 recano nuove norme sugli obblighi a carico dei datori di lavoro nell'ambito degli accordi cosiddetti di isopensione e degli istituti di assegno straordinario nonché sulle procedure per l'efficacia degli accordi. Il medesimo comma 5 specifica che le disposizioni si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. Si dispone poi che gli accordi, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati in via telematica presso l'Ispettorato nazionale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Il comma 6 concerne il Fondo di solidarietà operante nel settore del lavoro in somministrazione per cui si prevede che tale organismo versi all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il regime generale pensionistico dei lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma 6 specifica che rientrano altresì tra le competenze del Fondo suddetto, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa. Il costo per le aziende In una considerazione di sintesi quale è allora il costo per il datore di lavoro? In maniera schematica vanno considerati: - un contributo straordinario per coprire l’intero ammontare dell’assegno al lavoratore; - i contributi legati al periodo di esodo; - le spese di gestione che l’INPS affronterà nella gestione degli assegni. Va poi valutato il vincolo legato all’obbligo di assunzione di “nuova” forza lavoro statuito nell’accordo collettivo che rappresenta la condicio sin qua non. Differenze con l’isopensione In questo tale opportunità sembra differenziarsi rispetto, per esempio, all’isopensione per le aziende che abbiano almeno 15 dipendenti, il cui presupposto è rappresentato dalla sottoscrizione di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale finalizzata alla gestione degli esuberi con la indicazione della situazione di eccedenza del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi. Una volta sottoscritto l'accordo quadro i lavoratori interessati hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di aderire allo scivolo pensionistico. Nell’isopensione si prevede poi il versamento di una prestazione che è pari all’importo della pensione spettante ai lavoratori che aderiscono sino al raggiungimento dei requisiti minimi per l’effettivo pensionamento (di vecchiaia e anticipata). La normativa originaria prevede che si tratti di lavoratori che raggiungono l’età di pensionamento nei 4 anni successivi al versamento della prestazione, termine ora ampliato a 7 anni. L’azienda dovrà corrispondere, con oneri interamente a proprio carico, sia l’assegno ai lavoratori per un importo equivalente alla pensione per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento che la relativa copertura contributiva utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Prestazioni e pensionamento anticipato Il primo chiarimento fornito dall’INPS riguarda le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà con riferimento alla previsione del decreto (art. 15) che sterilizza, fino al 2026, l’incremento automatico per effetto dell’aumento della speranza di vita dell’età di pensionamento anticipato. Si conferma infatti che, dal 1° gennaio 2019, l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne con la previsione di una finestra mobile trimestrale. La circolare, richiamando quanto previsto dall’art. 4 dell’articolo 22, chiarisce allora, con riferimento alle prestazioni di accompagnamento ed assegni straordinari (isopensione e fondi di solidarietà) aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, che i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti. Pertanto, le prestazioni di accompagnamento, prosegue l’INPS, dovranno essere erogate anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne). Si precisa ancora come le prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi previsti dal decreto. Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti dell’art. 15 (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). Quota 100 Con riferimento a quota 100 si rammenta come il decreto pensioni all’art. 14 comma 9 esclude che i requisiti posti (62 anni di età e 38 anni di contributi) per il nuovo istituto possano essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori degli accordi di isopensione ovvero degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali. Con riferimento al possibile ruolo dei Fondi di solidarietà bilaterali nell’”accompagnamento” a quota 100 l’INPS ritiene che possano essere coinvolti solo quelli già costituiti (es. Fondo settore assicurativo) o in corso di costituzione (es. Fondo TRIS del settore chimico), che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Gli accordi sindacali relativi, per la loro efficacia, ricorda la circolare, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022. Viene ancora rammentata, in aggiunta a quanto già previsto dai singoli decreti istitutivi dei diversi fondi di solidarietà , la previsione in quota 100 del divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.