Alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 26/2019 che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 4/2019, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato la circolare n. 5/2019 con cui analizza le previsioni normative legate alla nuova misura previdenziale ed evidenzia alcuni punti critici relativamente al divieto di cumulo reddituale e al rapporto tra quota 100 e indennità di disoccupazione NASpI. Pensione anticipata in Quota 100 La nuova pensione anticipata in Quota 100 sarà maturabile per il triennio 2019-2021 e risulterà accessibile anche successivamente al 2021, come chiarito dalla norma, per coloro che matureranno i requisiti entro il 31.12.2021, a condizione che nel bilancio dello Stato siano presenti ancora risorse accantonate. I requisiti richiesti sono pari a: - almeno 62 anni di età; - almeno 38 anni di contribuzione. La legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, prevede espressamente che al requisito anagrafico non verranno applicati gli adeguamenti a speranza di vita, bloccandolo a 62 anni anche dopo il 2020. Per quanto riguarda il requisito contributivo, l’INPS con la circolare n. 11/2019 ha specificato che vige il subrequisito pari ad almeno 35 anni di contribuzione effettiva, escludendo l’efficacia dei contributi figurativi di malattia e disoccupazione e includendo la contribuzione da riscatto o da accredito gratuito del servizio militare di leva. La Fondazione chiarisce, poi, che chi è assicurato in due o più Gestioni INPS potrà far ricorso al cumulo gratuito dal quale restano escluse le casse privatizzate per professionisti iscritti ad albo dal momento che Quota 100, così come l’APE Sociale, consente un cumulo infragestione con il quale i contributi cronologicamente non sovrapposti saranno computati al diritto pensionistico, mentre per la misura ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza. I liberi professionisti iscritti ad albo potranno utilizzare i propri contributi accantonati presso le Casse privatizzati solo mediante la ricongiunzione onerosa, accentrandoli integralmente in Inps. Decorrenza La decorrenza del trattamento pensionistico in Quota 100 è sottoposto al metodo delle “Finestre” per il quale, dal momento della maturazione dei requisiti, la decorrenza dell’assegno scatta dopo: - 3 mesi per i dipendenti privati, parasubordinati e autonomi che maturino i requisiti dal 1.1.2019; - 6 mesi per i dipendenti pubblici che maturino i requisiti dal 30.1.2019. La Fondazione chiarisce che il settore pubblico andrà individuato ponendo l’attenzione non alla gestione di riferimento, cd. Ex INPDAP, ma allo statuto di pubblica amministrazione del datore di lavoro. La norma prevede anche che i dipendenti privati che avevano maturato i requisiti entro il 31.12.2018, potranno accedere a Quota 100 dal 1° aprile 2019, a condizione di aver cessato il rapporto subordinato e presentato domanda telematica di pensione, mentre i dipendenti pubblici che avevano maturato i requisiti entro il 29.01.2019, potranno accedere dal 1.8.2019, a condizione di aver cessato il rapporto subordinato e presentato domanda di collocamento a riposo con preavviso di 6 mesi, oltre alla domanda telematica di pensione. I dipendenti del comparto scolastico ed AFAM dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro dicembre con decorrenza del trattamento pensionistico dall’anno scolastico successivo. La Fondazione specifica, riprendendo la Circolare INPS n. 11/2019, par.1.3.1, che la decorrenza della pensione rispetta le regole generali delle singole gestioni e degli ordinamenti, quindi per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti si colloca al 1° giorno del mese successivo alla finestra trimestrale, mentre per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria (es. Fondo speciale ferrovieri o ex Inpdap) al giorno immediatamente successivo alla fine della finestra di 3 o 6 mesi (Es. Pubblico dipendente con maturazione del requisito al 26 febbraio 2019, accesso non anteriore al 27 agosto 2019). Divieto di cumulo reddituale Il divieto di cumulo reddituale, abrogato dal D.L. 112/2008, viene ripristinato al comma 3 dell’art. 14 della norma in esame che lo riferisce ai redditi connessi alle attività svolte, qualora rientrino tra: - redditi di lavoro dipendente e assimilati; - redditi di lavoro autonomo. Il cumulo è concesso parzialmente con i redditi diversi da lavoro autonomo occasionale, svolto in autonomia da soggetti privi di partita IVA che non esercitano abitualmente arti o professioni e che emettono ricevute con ritenuta d’acconto del 20%, solitamente sottoposti a contribuzione alla Gestione Separata oltre la soglia di esenzione annua di 5.000 euro lordi annui, importo che corrisponde al limite di compatibilità con i redditi di pensione in Quota 100. Il divieto è valido nel periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia. L’INPS, con la circolare n. 11/2019, ha chiarito che il divieto scatta nel caso di percezione di ‘redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero’, riferendo l’incumulabilità a qualsiasi reddito abbia un nesso eziologico con un’attività lavorativa. La Fondazione chiarisce che per ‘estero’ si devono intendere anche in Paesi che non hanno convenzioni internazionali fiscali e/o previdenziali con l’Italia, mentre sottolinea che la lettura data da Inps rischia di includere tra i redditi incumulabili anche quelli legittimamente percepibili in base al tenore letterale della norma, come quelli di capitale o di impresa percepiti da un socio lavoratore che abbia diritto agli utili prodotti e che, pur non afferendo alle due categorie reddituali di cui sopra, presentano un legame con la propria attività, rischiando di ricadere nel divieto. La Circolare n. 11/2019 ha inoltre specificato che la trasgressione del divieto comporta la restituzione delle rate di pensionegià percepite e ancora spettanti nell’anno di imposta. La percezione della pensione riprenderà dal successivo anno d’imposta. Quota 100 e la decadenza dalla NASpI Attenzione particolare viene posta dalla Fondazione sul rapporto tra Quota 100 e l’indennità di disoccupazione NASpI. L’INPS con le circolari emesse fino ad oggi non ha chiarito se la maturazione dei requisiti di accesso a Quota 100 determini la decadenza dal diritto alla NASpI. La Fondazione specifica che l’art. 14 del D.lgs. 22/2015, pur non trattando direttamente il rapporto fra diritto a pensione e percezione dell’indennità, rimanda, in quanto compatibili, alle misure in materia di ASPI (versione precedente dell’indennità di disoccupazione introdotta dalla riforma Fornero). Le cause di decadenza dalla NASpI sono individuate dall’art. 2 della L. 92/2012 al comma 40 che indica alla lettera ‘c’ il ‘raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato’. L’art. 14 c. 1 del D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019 definisce Quota 100 come pensione ‘Anticipata’. La Fondazione ritiene inoltre che si dovrà tener conto che Quota 100 è derogatoria rispetto alle modalità ordinarie ed è temporanea e sperimentale, per cui, in attesa dei chiarimenti da parte di INPS, si può ritenere che la maturazione dei requisiti non determini la decadenza dalla NASpI. Esodi aziendali La norma in esame esclude che l’isopensione, accompagnamento a pensione con fideiussione, possa essere concluso dai datori di lavoro privati per accompagnare alla pensione in Quota 100. Chi vi farà ricorso potrà essere accompagnato solamente alla pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria. Nel caso di società che rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, l’art. 22 della riforma permette di fruire di un assegno straordinario di accompagnamento a Quota 100 per i dipendenti che maturino i requisiti entro il 31.12.2021 con la copertura del periodo della finestra trimestrale. I datori di lavoro di questi settori (ad es. Credito, Credito Cooperativo, Assicurazioni, Trasporto Aeroportuale, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane e il nascente fondo dell’Industria Chimico-Farmaceutica TRIS etc.) potranno accompagnare i lavoratori, previa risoluzione consensuale del rapporto, verso Quota 100 sostenendo, mediante il Fondo, il costo della contribuzione correlata e quello dell’assegno di accompagnamento pari alla pensione maturata al momento della cessazione e dovranno siglare un accordo sindacale di II livello con cui individuare i meccanismi di garanzia dei livelli occupazionali. Dato che la norma fa riferimento al numero dei lavoratori da assumere in sostituzione degli esodati, le parti sociali dovranno individuare il rapporto fra questi ultimi e i neoassunti, non necessariamente di 1:1. L’anticipo del TFS per i pubblici dipendenti La riforma, tenendo conto del differimento fino a 24 mesi nel caso di dimissioni senza diritto a pensione, con un numero di rate annuali per la liquidazione materiale incrementabile a seconda del valore lordo del trattamento oltre i 50.000 euro, nel caso di erogazione del trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti pubblici, ha previsto che chi accederà a Quota 100 o ai pensionamenti ordinari potrà chiedere un finanziamento fino a 45.000 euro. Le caratteristiche, compresi gli interessi applicati e trattenuti direttamente sul TFS al momento dell’erogazione, saranno chiarite dalle convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari aderenti. L’art. 24 della riforma prevede la detassazione del TFS, applicata su un imponibile non superiore a 50.000 euro, con una riduzione dell’imposta fra l’1,5 e il 7,5% a seconda del tempo trascorso fra la cessazione del servizio e l’erogazione del TFS (da 12 a 60 mesi).