L’INPS, nel messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024, comunica che nel mese di luglio 2024 sarà erogata la somma aggiuntiva, quattordicesima, ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali con riferimento a: - tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023; - i redditi diversi da quelli da prestazione, percepiti negli anni precedenti, risalendo fino al 2020. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Comunicazioni ai pensionati Ai beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio. Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione raccomandata con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno. Corresponsione d’ufficio e a domanda A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2024 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023. Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto.