Nelle ultime settimane ha generato molta confusione la vicenda legata al nuovo obbligo di indicazione, nella denuncia contributiva UniEmens, del codice che individua la professione svolta dal lavoratore. L’Istituto ha in ultimo smentito le notizie riguardanti l’eliminazione dal flusso UniEmens del codice professione di cui al messaggio INPS n. 208 del 17 gennaio 2019. Nel messaggio si rendeva nota l’introduzione di questo nuovo campo, all’interno della denuncia individuale, con decorrenza dal mese di febbraio 2019. Successivamente il CNO dei Consulenti del Lavoro aveva fatto sapere che le qualifiche professionali ISTAT, corrispondenti alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese di riferimento, non avrebbero più dovuto essere esposte nel modello UniEmens aziendale grazie alla rinnovata posizione dell’Istituto che aveva accolto le richieste di semplificazione avanzate dai Consulenti del Lavoro. Con un comunicato stampa del 19 marzo 2019, invece, l’INPS ha fatto presente che la segnalazione di errore è stata rimossa dalla procedura di controllo soltanto temporaneamente, per consentire ai datori di lavoro la completa ricognizione dei codici professione dei propri dipendenti, ma il campo previsto per l’indicazione del codice professione non è stato eliminato dal flusso Uniemens. Vantaggi per lavoratori usuranti La legge di Bilancio 2017 ha individuato le attività lavorative cosiddette “gravose”, utili per l’accesso all’APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. A tali categorie di lavoratori non si applica il programmato aumento di 5 mesi del requisito d'età per la pensione previsto a partire dal 1° gennaio 2019. Tale esclusione si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi dieci di attività lavorativa e che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Inoltre, i lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'indennità, sono in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e hanno svolto per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle attività definite gravose, possono accedere all’Ape sociale. Nuovo campo qualifica professionale Con il messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019, l’INPS ha introdotto l’obbligo di indicare per ciascun lavoratore la rispettiva qualifica professionale, a decorrere dalla competenza febbraio 2019 (presentazione entro il 31 marzo). Al fine di rendere più agevole e veloce l’istruttoria per il riconoscimento dei requisiti in esame, a partire dal mese di febbraio 2019, il flusso UniEmens è stato integrato con l’elemento “QualProf” in cui dovrà essere esposta la Qualifica professionale ISTAT (CP2011), corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese, utilizzando i codici già presenti nel modello UNILAV. Il campo deve essere valorizzato ogni mese, anche nel caso in cui le mansioni siano invariate nel tempo e anche in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie, aspettativa o assenza con titolo alla copertura figurativa. In presenza di una pluralità di mansioni facenti capo a classificazioni diverse svolte dal medesimo lavoratore, in modo sia permanente che occasionale, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente. Nuovi codici per l’indennità di malattia I datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’INPS. Al riguardo, l’Istituto, con il messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019, comunica l’avvenuta istituzione, nell’ambito del flusso Uniemens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”), di un nuovo elemento che contraddistingue il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia. A decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento “TipoRetrMal” inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso UniEmens. A prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia, in ciascuna denuncia dovrà essere indicato: - “0” (zero) se, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro; - “1” qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS; - “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria. Le informazioni aggiuntive richieste riguardano esclusivamente il regime retributivo del lavoratore in caso di assenza per malattia. Quella dell’Istituto è una esigenza concreta giustificata dalla circostanza che l’Istituto, pur disponendo dell’informazione in ordine al CCNL applicato dall’azienda, non è in condizione di determinare in modo certo l’eventuale corresponsione della retribuzione nel corso dell’assenza per malattia: tale obbligo può essere previsto dai contratti di secondo livello territoriali o aziendali nonché dal contratto individuale. Si tratta di informazioni di cui l’Istituto può venire a conoscenza soltanto in caso di accertamenti amministrativi o ispettivi.