È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 118 del 22 maggio 2023) il decreto 16 marzo 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), recante le modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli ad energia elettrica, il quale è entrato in vigore il 23 maggio 2023 (ovvero il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Il suddetto decreto, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 199/2021, definisce le modalità per l'operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), con l'obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni d’accesso uniformi ed omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica, di cui all'Allegato 1 al medesimo decreto. La PUN è sviluppata in conformità ai principi di progettazione dei servizi pubblici digitali definiti dalla comunicazione della Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020. Modalità di attivazione e gestione della PUN – Così come stabilisce l’articolo 3 del decreto in esame, per gli adempimenti tecnici ed operativi relativi all'attivazione ed alla gestione della PUN, il Ministero si avvale del supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) e della società Ricerca sul sistema energetico (RSE). È, altresì, previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il Ministero, il GSE e la società RSE stipuleranno un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di supporto sopra menzionate. Detta convenzione, sulla base di un dettagliato cronoprogramma che garantisce l'operatività della piattaforma, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della stessa, deve: individuare le attività necessarie per garantire i contenuti minimi e le funzionalità della stessa piattaforma; definire i costi, le relative modalità di rendicontazione in merito a ciascuna attività; definire le modalità di verifica circa lo stato di attuazione delle attività medesime. La PUN è resa operativa ed accessibile al pubblico entro sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione sopra citata e, il trattamento dei dati immessi nella piattaforma, avviene con modalità conformi al Regolamento (UE) 2016/679. Risorse finanziarie – Per quanto concerne le risorse finanziarie inerenti alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della piattaforma, il decreto in esame stabilisce che, entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presenteranno al Ministero una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti. Tale relazione, dovrà essere approvata con decreto del Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del decreto medesimo, sarà disposta l'erogazione delle sopra citate risorse. Il Ministero potrà effettuare, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività di GSE e RSE, nonché sui costi sostenuti. Adempimenti per i gestori delle infrastrutture di ricarica – Il decreto in commento, infine, stabilisce all’articolo 5 che, ai fini dell'operatività e della funzionalità della piattaforma in questione, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico, utilizzando le modalità tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE: a) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le infrastrutture di ricarica già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1, entro centoventi giorni dalla data di operatività ed accessibilità al pubblico della medesima piattaforma; b) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in operatività delle stesse; c) aggiornano le informazioni di cui alle lett. a) e b) con la periodicità prevista dalle istruzioni operative menzionate in precedenza; d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da esso delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicità delle informazioni inserite nella PUN; e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilità elettrica; f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella piattaforma e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.