Agenzia delle Entrate - Risposta n. 385 del 18 settembre 2019 Il Testo Unico di finanza definisce il fondo comune di investimento come l’OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore. L’organismo di investimento collettivo del risparmio è invece l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata. La definizione mostra quale caratteristica imprescindibile la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti. Ai fini fiscali, si prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 385 del 18 settembre 2019 in tema di ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari. Ai fini dell’identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, l’Agenzia ha chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso. Il regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed.