Con la riforma del processo tributario, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (art. 1, lettera c) l’inserimento di una norma all’interno del Codice del processo che a ben vedere muterà, a partire dal 1° settembre 2024, un modus operandi ormai consolidato dei professionisti. Il legislatore ha inserito al comma 7 dell’art. 12, D.Lgs. n. 546/1992 un nuovo paragrafo che recita: “Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione”. Allo stesso tempo, è stato altresì inserito un ulteriore nuovo articolo, il 7-bis, che recita: “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce”. Tale nuova “semplificazione” introduce l’onere per il professionista difensore tributario di attestare la conformità all’originale della procura alle liti raccolta in via analogica. Cosa cambia dal 1° settembre 2024 La procura stampata e firmata dal professionista ha la funzione di ottenere il mandato da parte del cliente che firma la procura con la sottoscrizione del professionista in calce, e per mezzo di tale meccanismo la firma del cliente è dichiarata “vera” dal difensore prescelto. Come avviene fino ad oggi, una volta scansionata in formato PDF/A, la procura viene dapprima notificata con PEC all’amministrazione resistente, unitamente all’atto difensivo, e successivamente depositata nel fascicolo processuale. Dalla data di attuazione della norma riformatrice, questa procura dovrà appunto essere dichiarata conforme all’originale secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005, conosciuto meglio come Codice dell’amministrazione digitale (CAD). La procura dovrà essere attestata con una specifica dichiarazione di conformità all’originale secondo i canoni del comma 2 dell’art. 22, D.Lgs. n. 82/2005. Questa disposizione normativa ci ricorda che: “2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”. Quindi, la sola sottoscrizione digitale del documento analogico già, con la legislazione vigente, ne attesta la conformità all’originale. Il legislatore introduce una duplicazione di tale attestazione. I dubbi legati alla scelta del Legislatore Il nuovo onere posto a carico del professionista oggi diventa una superfetazione, dove per una seconda volta, si dovrà attestare che la procura corrisponda veramente all’originale. Questa scelta legislativa lascia perplessi, in quanto indagando sul testo delle stesse linee guida del CAD si scorge che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del CAD nel caso in cui non vi è l’attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine ad un documento analogico è garantita mediante l’apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell’art. 20 comma 1bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto”. La stessa normativa secondaria, appena citata, ha già assicurato la conformità all’originale degli atti prodotti in giudizio, nel nostro caso la procura, per il fatto che essi sono prodotti nel fascicolo telematico con una sottoscrizione digitale. Tra l’altro la procura alle liti, anche per essere solo inserita all’interno del fascicolo telematico, deve essere segnata digitalmente da un difensore tributario, diversamente non sarebbe caricabile in PTT. Orbene, con l’avvento della novella si dovrà inserire tale attestazione nella procura facendo caso sempre alle linee guida del CAD contenute nel D.P.C.M. 13 novembre 2014 in vigore dall’11 febbraio 2015, all’art. 4, comma 3, che così si esprimono: “Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Quindi vi sarà una ampia scelta nel poter attestare tale procura, o nel corpo della procura, o con atto separato, e per esattezza anche in calce al ricorso. Chiudendo il cerchio, la sottoscrizione della procura con firma prevista dalle linee guida avrebbe già assicurato una implicita attestazione atta a garantire l’interesse statutale coperto dalla norma. Ma dal 1° settembre questo non basterà. In realtà il legislatore con questo inserimento ha apportato un adempimento inutile e duplicato, sia perché come già detto basterebbe la firma digitale per attestare la conformità del documento all’originale, e quindi già previsto dalla normativa, ma soprattutto perché appare evidente che la norma voglia copiare in modalità infelice quello che accade con i ricorsi presentati presso i tribunali ordinari. In quel caso l’attestazione ha una funzione di garantire che i documenti notificati alla controparte, dopo che il Giudice abbia fissato l’udienza a seguito di primo deposito, siano effettivamente estrapolati dal fascicolo telematico del processo civile telematico PCT. Tuttavia, vi è da segnalare che a parere di questo difensore, il giudice tributario secondo il neo inserito comma 3 dell’art.17-ter, D.Lgs. n. 546/1992 ove ravvisasse un’irregolarità nella procura telematica, disporrà dei termini per poter regolarizzare la posizione della parte, tuttavia, questo inciderà nell’eventuale pronuncia sulle spese di lite, che, nonostante l’azione vincente, vedrà la compensazione tra le parti. Se il termine di legge per regolarizzare la posizione non venisse rispettato è presumibile prevedere una dichiarazione di inammissibilità della tutela, in spregio al diritto di difesa sempre più eroso. In conclusione, appare evidente che tale nuovo adempimento avrà un improprio scopo deflattivo, privo comunque di una logica, nonché l’ennesimo modo per giustificare la compensazione delle spese a scapito della parte vittoriosa assistita da un professionista, il che è sempre (o quasi) il contribuente.