Anche il processo tributario telematico va in vacanza. A prescindere infatti dalle nuove modalità di gestione sono sospesi i termini per tutto agosto. L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1º al 31 agosto, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Una sospensione che riguarda tutti (o quasi) i rapporti giurisdizionali e non vale per i termini di pagamento degli atti impositivi. In linea di massima, infatti, se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico, il periodo feriale non va considerato edil calcolo va eseguito a giorni di calendario. La sospensione nel processo tributario, cartaceo o telematico, ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello), sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie ecc.). È però necessario verificare la norma poiché talvolta richiede un calcolo a giorni, talvolta a mesi. Il termine per impugnare un atto o una sentenza è di 60 giorni decorrenti dalla notifica. Se in tale termine è compreso agosto, la scadenza slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento. La Cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento (sentenza 23049/2015) e anche contro il preavviso di fermo (sentenza 6349/2016) è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Per gli atti soggetti a mediazione si considera la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni per la fase di reclamo, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione. Per l’impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di 6 mesi dal deposito, considerando il mese a prescindere dal numero di giorni. Così, ad esempio, per una sentenza depositata il 16 aprile 2019 il termine di impugnazione è il 16 novembre 2019 (ossia sei mesi + 31 giorni). La pace fiscale ha previsto per le controversie definibili la sospensione di 9 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. Per la circolare 6/2019 la sospensione resta di 9 mesi anche ove si sovrapponga alla sospensione feriale. La sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente è il deposito di memorie e atti per il quale la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza.