In base all’art. 16-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, le parti notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali il Presidente della Commissione Tributaria o il Presidente di Sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il Collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. Secondo la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, in applicazione dei principi generali in materia deve ritenersi che l’autorizzazione possa essere concessa anche in sanatoria o d’ufficio. Solo i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica nelle liti di valore inferiore a 3.000 euro hanno facoltà di utilizzare le modalità telematiche, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. La PEC deve essere indicata negli atti processuali? L’art. 16-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 impone di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC del difensore o delle parti. Tale indirizzo è poi riportato nella Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR). L’indicazione dell’indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. Le variazioni dell’indirizzo PEC hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla Segreteria della Commissione e alle parti costituite ex art. 17, D.Lgs. n. 546/1992. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria, mentre le notificazioni sono eseguite in forma cartacea ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 546/1992. In quali registri pubblici trovare l’indirizzo PEC Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, l’indirizzo PEC coincide con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi e pubblicato nell’INI-PEC. Per le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese, l’indirizzo PEC coincide con quello comunicato al momento dell’iscrizione e pubblicato nell’INI-PEC. Per gli enti impositori, l’indirizzo PEC è quello pubblicato nell’IPA. Notifica telematica: con quale forma? Nel processo tributario telematico tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare gli standard indicati dall’art. 10, D.M. 4 agosto 2015 per formato, dimensione e denominazione. Non sono imposte puntuali prescrizioni in merito all’oggetto e al contenuto del messaggio PEC: in particolare non è prevista la stesura di una relazione di notificazione. Ciò nonostante è preferibile inserire i dati identificativi della parte, del difensore e dell’atto impugnato. Secondo la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio è consigliabile inserire nell’oggetto la seguente dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, d.lgs. n. 546/92” e nel corpo del messaggio, indicare: - la tipologia dell’atto (ad esempio ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza etc.); - l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza impugnata; - il nome, cognome e il codice fiscale del difensore/ufficio notificante; - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria; - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; - l’indirizzo di PEC a cui l’atto viene notificato; - l’indicazione della Commissione tributaria adita. Ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza, è opportuno indicare nell’oggetto la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, d.lgs. n. 546/92” e nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. n. 546/1992, ai fini della decorrenza del termine breve. Quando si perfezione la notifica via PEC Secondo la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi (cfr. Corte Cost. n. 75 del 2019). Ai fini della decorrenza dei termini processuali, le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono perfezionate per il mittente al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di accettazione (RdA) e per il destinatario al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella PEC (art. 8, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163). Prova dell’avvenuta tempestiva notifica tramite PEC Inviata la PEC, l’utente deve salvare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna in formato PDF/A e poi sottoscrivere entrambi i files con la firma digitale in formato P7M e ciò in vista del successivo deposito di tali documenti in sede di costituzione telematica. Secondo la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, sussiste un obbligo di conservazione dell’originale informatico in formato “.eml”. Conformità dell’atto depositato all’originale notificato telematicamente L’art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 impone al ricorrente di attestare la conformità dell’atto depositato all’originale notificato mediante consegna diretta oppure mediante spedizione a mezzo del servizio postale. Sembra opportuno inserire analoga dichiarazione di conformità anche nel caso in cui l’originale sia stato notificato telematicamente, specificando l’indirizzo PEC del destinatario e il pubblico registro dal quale esso è stato tratto. Quando si intende eseguito il deposito telematico? Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.