Il D.L. n. 18/2020 dispone misure urgenti per contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: viene prevista una generale sospensione delle udienze dei procedimenti civili, penali e tributari. Sospensione delle udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020 Il decreto Cura Italia (art. 83) dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. La generalizzata sospensione delle udienze, che la citata norma riferisce ai soli procedimenti civili e penali, deve intendersi riferita pure alle udienze presso le Commissioni tributarie di qualsiasi grado per l’espresso richiamo operato dal comma 21, ove si stabilisce che, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 83 si applicano, altresì, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie (e pure alla magistratura militare). La sospensione delle udienze non prevede alcuna eccezione in materia tributaria, pertanto si applica indistintamente a qualsiasi udienza: quindi, la sospensione si applica alle udienze di merito, cautelari e relative alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato. Questa sospensione di tutta l’attività processuale dovrebbe andare di pari passo con la sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori: la palese differenza si ha nella durata della sospensione che - per i procedimenti pendenti - termina il 15 aprile prossimo, mentre per l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria termina il 31 maggio 2020, creando un incomprensibile distinto regime di sospensione. Al di là della disparità di trattamento, rimaneva il dubbio, se ai procedimenti di contraddittorio e adesione in corso, essendo gli stessi di natura endoprocedimentale (ossia preparatori del procedimento che precedono il provvedimento conclusivo) si applicasse la sospensione fino al 31 maggio 2020 o se, in considerazione del fatto che l’istanza ha l’effetto di sospendere il termine per il ricorso, per essi valesse la sospensione fino al 15 aprile 2020 ovvero agli stessi non potesse essere applicata alcuna sospensione. Il rebus è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, con circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, ha precisato che nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’art. 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente: - sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’art. 6, D.Lgs. n. 218/1997, - sia la sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020. Ad esempio Avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che: - alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso; - dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal punto precedente; - essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’art. 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio. Sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti Sempre nello stesso spazio temporale, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, viene sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e questo vale pure per i procedimenti tributari: viene, nella sostanza, prevista una sospensione analoga a quella “feriale” in virtù della quale ogni anno i giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto sono da escludere dal calcolo delle scadenze processuali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per: - la fase delle indagini preliminari; - l’adozione di provvedimenti giudiziari; - il deposito della loro motivazione; - la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi; - le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. I termini che scadono nel periodo di sospensione o che decorrono durante il periodo di sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione, sono dunque sospesi per 38 giorni e riprenderanno a correre dal 16 aprile prossimo. Per effetto della sospensione, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 38 giorni e riprende soltanto dal 16 aprile 2020; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se, invece, il termine ha astrattamente inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso inizia a decorrere alla fine di questo periodo. Viene ulteriormente prevista - e per la sola giurisdizione tributaria - la sospensione, per la stessa durata, dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni per la per la definizione della procedura di reclamo e mediazione per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (di cui all’art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992). Attenzione La sospensione si riferisce, in generale, a tutti gli atti del procedimento tributario, pertanto devono ritenersi sospesi i termini riferiti all’appello, alla costituzione in giudizio e alla presentazione delle controdeduzioni. La sospensione vale anche per i termini che hanno inizio nel periodo di sospensione. Pertanto, nelle ipotesi in cui vi fosse stata la notificazione di un avviso di accertamento nel periodo di sospensione, il termine dei 60 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà in ogni caso dal 16 aprile 2020: analogamente, nelle ipotesi in cui vi fosse stata la notificazione di un avviso di accertamento l’8 marzo scorso, il termine dei 60 giorni per la proposizione del ricorso decorrerà sempre dal 16 aprile 2020. Quando non operano le sospensioni Le sospensioni non operano nei seguenti casi: - cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio; - cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; - procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; - procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; - procedimenti di cui all’art. 35, legge n. 833/1978; - procedimenti di cui all’art. 12, legge n. 194/1978; - procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; - procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; - procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; - procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p., procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: - procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-ter, legge n. 354/1975; - procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; - procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. - procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.