Nel rispetto della logica processuale tributaria tesa ad evitare un inutile dispendio di risorse economiche, il Legislatore ha previsto tassativamente le ipotesi di inammissibilità dell’atto di appello, relegandole ai casi in cui esso sia privo degli elementi essenziali, quali l’individuazione dell’autorità giudicante, gli estremi della sentenza impugnata, la controparte, l’oggetto della domanda ed in ultimo i motivi specifici. Questi ultimi non possono essere considerati inesistenti quando l’impugnazione, formulata in modo sintetico, riproponga gli stessi rilievi del ricorso introduttivo, consentendo di individuare in modo specifico le ragioni, stante il carattere pienamente devolutivo. A confermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5864 depositata il 28 febbraio 2019. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di accertamento, recuperando a tassazione un maggior reddito accertato secondo modalità induttive. Il provvedimento era immediatamente impugnato, con la proposizione del ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale che, ne rigettava però le doglianze. Avverso tale pronuncia, la difesa del contribuente proponeva appello. I giudici di merito, tuttavia, lo dichiaravano inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Secondo i predetti il contribuente si sarebbe limitato a riproporre i dubbi e le perplessità già sollevati in primo grado, senza esporre quali fossero gli eventuali vizi riscontrati nell’iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure. La pronuncia veniva, quindi, impugnata per Cassazione: il contribuente nella circostanza sosteneva l’avvenuto rispetto delle norme in materia di appello (art. 53 comma 1, del D.Lgs 546/1992). LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. In particolare, i giudici di legittimità richiamando un consolidato orientamento, chiariscono che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione non sussistono quando il gravame, anche se formulato in modo sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco, i cui elementi di specificità possono essere dedotti dall’intero atto di impugnazione. La mera riproposizione delle ragioni di impugnazione, continua la Corte, se effettuata in contrapposizione alle argomentazioni effettuate dal giudice di primo grado assolve pienamente l’onere di impugnazione specifica, dato il carattere devolutivo pieno, che l’appello ha nel processo tributario. Questo non è, infatti, limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Nel caso di specie, il contribuente di fatto riproponeva alla Commissione tributaria regionale le medesime doglianze sollevate innanzi al giudice di prime cure, in opposizione alla decisione assunta.