Alcune modifiche alla disciplina del processo tributario introdotte dal D.Lgs. n. 220/2023, in attuazione della legge delega fiscale, producono effetti per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2024. Testimonianza scritta telematica e firma digitale Sono modificate le regole tecnico-operative contenute nell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 (art. 1, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 220/2023). La testimonianza scritta può essere effettuata anche in via telematica: la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all’art. 103-bis disp. att. c.p.c., se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione: in tale modo, non è richiesta ulteriore autenticazione. Capacità di stare in giudizio per le Regioni Nell'art. 11, D.Lgs. n. 546/1992 è inserito il comma 3-ter per consentire alle Regioni nei cui confronti sia stato proposto il ricorso di stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento (art. 1, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 220/2023). Procura alle liti È modificata la disciplina della procura alle liti nel processo telematico (art. 1, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 220/2023). Nel comma 7 dell'art. 12, D.Lgs. n. 546/1992 viene data la possibilità di apporre la firma digitale all’incarico conferito al difensore. Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione. Nel nuovo comma 7-bis si ribadisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce. Comunicazioni notificazioni e depositi telematici Nell'art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede l’obbligo - e non più la facoltà - di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata e di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche di deposito degli atti processuali e si regola il procedimento da seguire in caso di variazione dell'indirizzo PEC (art. 1, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 220/2023). Nel comma 1 dell’art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992 viene aggiunta la previsione secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Nel comma 3 viene previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. La violazione di tali disposizioni e delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice. Atti verbali e provvedimenti Nel nuovo art. 17-ter, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico e che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di Giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori siano sottoscritti con firma digitale a pena di nullità (art. 1, comma 1, lettera h, D.Lgs. n. 220/2023). Si conferma poi che la liquidazione delle spese del giudizio debba tenere in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche, dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonchè più in generale delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. È infine prevista espressamente la nullità dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario che non siano sottoscritti con firma digitale. Termine per la proposizione del ricorso Intervenendo sull'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, come per il rifiuto tacito di rimborso anche per l'autotutela si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda (art. 1, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 220/2023). Potere di certificazione di conformità In base al nuovo comma 5-bis dell'art. 25, D.Lgs. n. 546/1992, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi; inoltre, il giudice non tiene conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all’originale (art. 1, comma 1, lettera m, D.Lgs. 220/2023). Pubblicazione e comunicazione della sentenza Nell'art. 37, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l’apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo (art. 1, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 220/2023). Mediazione tributaria Sono abrogati l’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, relativo al reclamo e alla mediazione, e il comma 2-septies dell’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 220/2023).