Va dichiarato inammissibile l’appello dell’agenzia delle Entrate notificato a mezzo del servizio postale se l’amministrazione deposita in giudizio solo l’avviso di ricevimento, ove la data di spedizione non è di tipo “meccanografica” ma dattiloscritta, e il timbro datario riporta una data successiva alla data (ultima) utile per proporre impugnazione. Questo perché solamente la data di spedizione meccanografica riportata nell’avviso di ricevimento ha la stessa efficacia probatoria della ricevuta di spedizione. Così la Ctr Sicilia, sezione staccata di Messina, sentenza n. 5382/10/2018. IL FATTO L’Amministrazione notifica un accertamento relativo a studi di settore tramite cui ricupera a un contribuente maggiore Irpef, Iva ed Irap, relativa all’anno 2005. Il contribuente si oppone con ricorso introduttivo accolto dalla Ctp con sentenza depositata nel 2010. Ma l’Amministrazione appella la sentenza ad essa sfavorevole. Il contribuente, con memoria, evidenzia che il ricorso in appello è inammissibile per aver l’Ufficio depositato in giudizio un avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione ove la data di notifica dell’impugnazione è però dattiloscritta. LA DECISIONE DELLA CTR SICILIA In caso di notifica del ricorso in appello tramite posta, l’appellante può depositare il solo avviso di ricevimento ove è indicata la data di spedizione. Ma tale data gode di fede privilegiata solo se apposta dall’ufficio postale mediante scrittura meccanografica. Se, invece, la data di spedizione è scritta a mano, tale data non gode di “fede privilegiata”. In tal caso, l’impugnazione può essere dichiarata ammissibile solo se la ricezione del plico contenente l’atto di impugnazione sia avvenuta entro il termine stabilito a pena di decadenza e ciò sia certificato dall’agente postale mediante apposizione del cosiddetto “timbro datario”.