L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 190 del 13 giugno 2019 in tema procedura concorsuale infruttuosa e recupero dell’Iva versata secondo il regime forfetario. Con riguardo al regime forfetario, la normativa al fine di regolamentare il passaggio da un regime di ordinaria applicazione dell’IVA ad un regime in cui la rivalsa non è esercitata, prevede che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità. Orbene, nel caso in cui all’esito di una procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente restino insoluti, il contribuente non è legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA versata e non incassata in quanto il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione. In alternativa, al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l’IVA effettivamente incassata, il contribuente può presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter del dPR n. 633 del 1972, per cui il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il presupposto per la restituzione è costituito dalla definitività del piano di riparto finale, a seguito della scadenza del termine per l’opposizione dei creditori, da cui risulta l’infruttuosità della procedura.