Agenzia delle Entrate - Risposta n. 286 del 19 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risposta n. 286 del 19 luglio 2019, il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale svizzera, nota anche come LPP, ad un soggetto fiscalmente residente in Italia. Il TUIR prevede che, per le persone residenti in Italia, l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese. Nell’ipotesi di contribuente che percepisce da un ente pensionistico privato un’erogazione a titolo di prestazione sotto forma di capitale del “secondo pilastro” del sistema previdenziale svizzero, occorre evidenziare che in Svizzera il “secondo pilastro” è costituito dalla previdenza professionale obbligatoria, LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale, che ha il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS, assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera, e AI assicurazione invalidità, che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo in tal modo a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento. Pertanto, nell’ipotesi di un contribuente soggetto fiscalmente residente in Italia e di un ente pensionistico svizzero di natura privatistica, tale erogazione deve essere tassata in via esclusiva in Italia, tenuto conto che la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni prevede che, fatte salve le pensioni pubbliche, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. L’erogazione in argomento, tuttavia, non concorre alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscossa in Italia, è assoggettata a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta da parte dell’intermediario presso il quale è accreditata. Tra l’altro questa disposizione è applicabile a tutti i soggetti che percepiscono somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP).