Con la risposta n. 179 del 12 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini dell'Iva, applicabile ad una serie di prestazioni terapeutiche e di riabilitazione. L'articolo 10, comma primo, numero 21), del decreto IVA prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta per «le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, [...] comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie». Al riguardo, come chiarito dalla risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E, con riferimento al regime Iva applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD), è stato precisato che l'elencazione contenuta nella predetta disposizione non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di "protezione, assistenza e cura". Tale disposizione ha natura oggettiva nel senso che l'esenzione dall'Iva si applica a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione. Il regime di esenzione, inoltre, presuppone una gestione "globale" delle strutture ivi indicate e trova applicazione anche alle prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell'ipotesi in cui si caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione "globale" di una casa di riposo (cfr. risoluzione n. 1/E dell'8 gennaio 2002 e risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004). Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di effettuazione delle predette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al beneficiario del servizio sia se rese nell'ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest'ultimo la titolarità del servizio. In particolare, la citata risoluzione n. 39/E del 2004 precisa che il regime di esenzione «ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende» e che sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo. Tale principio resta valido «anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo "al soggetto appaltante" il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo (cfr. anche risoluzione n. 290/E del 9 settembre 2002; risposta n. 221 pubblicata il 27 aprile 2022)». Inoltre, il n. 18 del primo comma del citato articolo 10 prevede che sono esenti dall'Iva «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze». Tale disposizione trova fondamento nell'articolo 132, paragrafo 1, lett. c), della direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale «gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: [...] c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato [...]». In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (cfr. sentenza 10 settembre 2002, C-141/00), con diversi documenti di prassi l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione richiede la sussistenza in capo al prestatore dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto passivo che fornisce la prestazione (cfr. citata sentenza C-141/00 del 2002 e risoluzione n. 128/E del 20 dicembre 2011). Pertanto, solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel decreto ministeriale 17 maggio 2002 sono esenti dall'Iva ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 18.