Con la risposta n. 110 del 21 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta sulle assicurazioni. La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (rubricata «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi»), dispone all'articolo 1 che «Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A): [...] e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate». Al successivo articolo 4 (rubricato «Determinazione dell'imponibile e misura dell'imposta sulle assicurazioni private») prevede che «Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni [...]». Gli adempimenti connessi alla denuncia ed al versamento dell'imposta sono disciplinati dall'articolo 9 della medesima legge, secondo cui: - l'assicuratore deve versare entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4 (cfr. comma 1); - entro il 16 novembre di ogni anno, l'assicuratore versa, altresì, a titolo di acconto una somma determinata in percentuale dell'imposta dovuta per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1 (cfr. comma 1-bis); - entro il 31 maggio di ciascun anno, l'assicuratore deve presentare la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo (cfr. comma 2). In base alle predette disposizioni, quindi, presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è, sotto il profilo oggettivo, la stipula di un contratto di assicurazione e sotto quello soggettivo, la circostanza che il contraente sia un'impresa di assicurazione. Al riguardo, per la corretta definizione del contratto di assicurazione e delle imprese di assicurazione occorre far riferimento alla disciplina prevista dal codice civile e dalle altre disposizioni speciali. Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, la Società istante stipula con una compagnia estera autorizzata, un contratto di assicurazione per la copertura delle perdite finanziarie che potrebbe subire a fronte dei lavori di riparazione dei veicoli usati "coperti da piani di garanzia" per "guasti meccanici e/o elettrici", rimborsati ai clienti finali. In tale contesto, l'acquirente del veicolo riceve una prestazione di garanzia in relazione «a tutti i lavori sugli organi della trasmissione in base all'equipaggiamento originale fornito dal produttore del veicolo [...] ed ai danni ai componenti meccanici, elettronici ed elettrici del veicolo, durante il periodo di garanzia [...]». Dal punto di vista fiscale, relativamente al contratto assicurativo stipulato tra l'Istante e l'impresa di assicurazione estera, occorre considerare quanto previsto dalla citata lettera e) dell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961 secondo cui le assicurazioni contro i danni, diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sulle assicurazioni «quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate». Detto contratto di assicurazione, pertanto, non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in assenza del presupposto territoriale. Con riferimento alla garanzia offerta in occasione della vendita dei veicoli usati, dall'esame dell'articolato schema contrattuale che caratterizza la fattispecie in esame, emerge che l'Istante fornisce ai Concessionari italiani una prestazione di garanzia e non una prestazione assicurativa nei termini e secondo le modalità sopra evidenziate. Detta garanzia, pertanto, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961.