I premi erogati da una Università agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un Master di 2^, sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale, sono riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari "meriti artistici, scientifici o sociali", trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Invero, non essendo stati elargiti al fine di sostenere una attività di studio o di formazione, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR e dunque non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 184 del 16 settembre 2024. L'articolo 50, comma 1, lett. c), del TUIR qualifica come redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante». Con la circolare n. 326/1997 l'Agenzia delle Entrate ha precisato, per quanto riguarda l'ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica o di specializzazione. Inoltre, relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ha precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale e quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro. La previsione dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR individua, dunque, le elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di studio o di formazione (cfr. risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E). Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR costituiscono, invece, redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali». Tali redditi, ai sensi del successivo articolo 69, «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rubricato "Ritenuta sui premi e sulle vincite", «I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente». Il secondo comma del medesimo articolo 30 stabilisce che: - ai premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza si applica l'aliquota del 10 per cento; - ai premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe si applica l'aliquota del 20 per cento; - ai premi conseguiti in ogni altro caso si applica l'aliquota del 25 per cento. Considerata l'ampia formulazione del primo comma del citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che reca in via generale la disciplina delle ritenute sui premi, ad esclusione di quelli su titoli, i premi in esame devono ritenersi assoggettati alla ritenuta del 25 per cento stabilita in via residuale dal secondo comma della medesima disposizione per i premi conseguiti «in ogni altro caso».