Con la risposta n. 177 del 29 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016. Imposta di bollo L'articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede il pagamento dell'imposta di bollo sin dall'origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali [...] tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». L'articolo 3, comma 1-bis, della medesima Tariffa prevede l'applicazione dell'imposta di bollo per le «Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati [...]». La relativa Nota 5 prevede che «Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». La Nota 2 del citato articolo 3 prevede, inoltre, che «Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta». La richiamata disposizione, così come precisato con la risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 dicembre 1994, n. 28 prevede, dunque, l'esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l'assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande. In tale sede è stato precisato che non risulta pertanto alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un'estensione dell'esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni. Natura dei premi L'articolo 1, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (recante il «Regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449») prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di «favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali». Il successivo articolo 5 definisce l'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, e, al comma 1, prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate «soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative». Ai fini dell'IVA, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni». Con riferimento al presupposto oggettivo, l'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 prevede al comma 1 che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte». Nel caso in esame, la corresponsione dei premi avviene nell'ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell'Amministrazione. Si realizza, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo. La collocazione della norma nei particolari regimi di appalto conferma che la procedura in esame è da considerarsi una species - connotata da peculiari elementi distintivi - del più ampio genus degli appalti. In altri termini non è dubitabile che la stazione appaltante richieda ad un prestatore qualificato comunque una prestazione dietro riconoscimento di una utilità economica. Sulla base di quanto illustrato, i premi di cui trattasi risultano correlati all'esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto a favore dell'Istante, come espressamente ricavabile dall'avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell'ambito di applicazione dell'IVA quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Sul punto, giova richiamare anche l'articolo 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale «La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti». In conclusione, i premi in esame rilevano ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistono i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria. Imposte dirette Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l'Istante quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto così come previsto dall'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale ultima disposizione prevede che «Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse». Per effetto del rinvio all'articolo 25 del medesimo d.P.R. n. 600 la ritenuta a titolo d'acconto deve essere operata nella misura del 20 per cento. Inoltre, l'Istante dovrà assolvere agli obblighi di versamento previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) ai sensi del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, valorizzando i relativi campi così come esplicitato dalle istruzioni.