Più tempo per regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, mediante versamento di imposta sostitutiva e dell’IVA, per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. Secondo quanto previsto dal decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024, i contribuenti avranno più tempo per il versamento dell’imposta sostitutiva. Intervenendo sull’art. 1, comma 82, della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), infatti, viene disposto che il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’IVA sulla regolarizzazione è previsto in due rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti: - entro il 30 settembre 2024, per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, scade entro il 29 settembre 2024; - entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024. Inoltre, si dispone che, se in applicazione di quanto detto il pagamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda, quest’ultimo viene differito anch’esso al 30 settembre 2024. Ma ripercorriamo i tratti principali della norma in commento. Come regolarizzare le rimanenze di magazzino La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 80, legge n. 213/2023) stabilisce che dal 1° gennaio 2024, è possibile regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, mediante versamento di imposta sostitutiva, delle rimanenze di magazzino per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. Ambito soggettivo La disciplina è applicabile a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, con la sola esclusione delle imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La logica di tale esclusione sembra derivare dalla circostanza che nel sistema dei principi contabili internazionali non sono ammissibili interventi contabili dettati dalla normativa fiscale di ciascun Paese. Ambito oggettivo La norma contempla le esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 TUIR. Si tratta pertanto: - dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d’impresa (beni “merce”); - delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Ambito temporale La regolarizzazione riguarda le esistenze iniziali delle rimanenze di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Pertanto, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, ovvero i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) nonché´ le società di capitali con esercizio 1˚ gennaio-31 dicembre, si tratta dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Diversamente, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (sia esso di durata annuale o infrannuale) la regolarizzazione potrà essere effettuata per gli esercizi che chiudono il 30 settembre 2023 o in data successiva, purché iniziati in data precedente al medesimo 30 settembre 2023. Il decreto Omnibus dispone che, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo. Volendo esemplificare, i contribuenti con bilancio d’esercizio 1° novembre 2022-31 ottobre 2023, possono effettuare la regolarizzazione del magazzino nelle scritture contabili relative al 2025. La procedura da seguire L’adeguamento delle giacenze iniziali di magazzino può essere effettuato: - eliminando quantità e/o valori superiori a quelli effettivi all’inizio del periodo d’imposta; - iscrivendo esistenze iniziali in precedenza omesse. È possibile applicare congiuntamente le due modalità, ossia sia eliminare rimanenze di alcuni prodotti, che iscriverne di nuove relativamente ad altri prodotti, ma l’iscrizione di maggiori giacenze iniziali deve concretizzarsi per quantità e non solo per valori, in quanto si tratterebbe di una mera rivalutazione (circolare n. 115/2000). In sostanza, mentre nel caso di riduzione delle giacenze iniziali si può operare in quantità o in valori (nonché in entrambi), nell’ipotesi, contraria, di aumento delle rimanenze, si può operare solo in quantità (e dunque i maggiori valori delle esistenze iniziali devono riferirsi unicamente alla valorizzazione delle nuove quantità rilevate). Eliminazione di valori In caso di eliminazione di valori - fattispecie che ricorre solitamente quando sono state effettuate delle vendite senza regolare emissione di fattura o documento fiscale - l’adeguamento si realizza: - ai fini IVA, versando l’imposta ipoteticamente non dichiarata, determinata in base all’aliquota media dell’impresa per il periodo 2023, applicata sul valore eliminato corretto da un coefficiente di maggiorazione che è stato stabilito con apposito decreto. Il coefficiente rappresenta, di fatto, il ricarico che l’impresa avrebbe realizzato con la vendita di tali beni, rispetto al loro costo di acquisto. L’aliquota media IVA deve essere determinata tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, ed è dunque calcolata in misura pari al rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni realizzate - al netto di quella riferita alla cessione di beni ammortizzabili - e il volume d’affari dichiarato. Con il D.M. MEF del 24 giugno 2024 è stata individuata la misura dei coefficienti di maggiorazione, sulla base di una nota tecnica e metodologica stabilita nell’allegato 4 al decreto; - ai fini delle imposte sui redditi e IRAP si dovrà, invece, versare un’imposta sostitutiva pari al 18%, da applicarsi sulla differenza tra l’ammontare assoggettato ai fini IVA (costo dei beni corretto dal coefficiente) e il valore delle esistenze iniziali eliminato (ovvero sul “guadagno” conseguente alla presunta vendita dei beni). L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché ai fini IRAP. Iscrizione di nuove quantità In caso di iscrizione di nuove quantità - fattispecie che ricorre solitamente quando sono state effettuati degli acquisti senza regolare emissione di fattura o documento fiscale - l'adeguamento si realizza mediante il solo versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del 18% sull’intero valore delle maggiori rimanenze iniziali iscritte che concorreranno poi a formare il reddito di impresa dell’esercizio. Non è quindi dovuto alcun importo ai fini IVA. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché ai fini IRAP.