Pignoramenti presso terzi e decesso dei pensionati debitori: recupero automatico delle quote versate
Qualora il terzo percettore di quote di pensione indebite nella qualità di creditore pignoratizio sia una persona giuridica e sia nel contempo titolare di flussi di versamento mensili aventi ad oggetto più quote di pensione prelevate per piani di ammortamento riconducibili a procedure esecutive o anche a contratti di finanziamento, l’INPS provvede al recupero in automatico delle proprie ragioni creditorie mediante compensazione delle somme spettanti su detti flussi ai sensi dell’articolo 1241 c.c. Tale funzione automatica, che era stata attivata per le società finanziarie cessionarie di quote di pensione, di recente è stata messa a regime anche per i pignoramenti presso terzi. Diversamente, qualora il creditore pignoratizio sia una persona fisica o comunque una persona giuridica titolare di un’unica quota di ammortamento, la restituzione delle quote indebite riscosse è a cura della Struttura territoriale competente. Lo ha chiarito l’Istituto con il messaggio n. 194 del 18 gennaio 2021.
L’INPS, nel provvedere al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici, effettua contestualmente il versamento in favore di soggetti terzi creditori di quote di pensione oggetto di prelievo per effetto di pignoramenti presso terzi. Ciò analogamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari per effetto di contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o di traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio.
Le procedure sottostanti il pagamento mensile delle pensioni impongono tempistiche di elaborazione anticipate affinché i mandati di pagamento, ivi compresi quelli a favore di soggetti terzi, vengano emessi in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi di effettiva erogazione.
Tale processo può comportare il versamento a favore dei creditori pignoratizi di quote di pensione indebite per il verificarsi di eventi sopravvenuti, quale per l’appunto il decesso del titolare della pensione, che determinano l’eliminazione della pensione medesima.
In tali circostanze sorge il diritto di credito a favore dell’INPS dalla data in cui si è verificato il decesso e la conseguente azione di ripetizione deve avere ad oggetto non solo i ratei di pensione pagati indebitamente, ma anche le quote di pensione prelevate e versate a favore di soggetti terzi in qualità di creditori.
Oltretutto, nei casi di intempestiva eliminazione della pensione – ad esempio, per tardiva comunicazione di decesso del pensionato – le quote di pensione indebite possono riguardare anche diverse mensilità.
In proposito si rammenta che la prescrizione delle quote di pensione indebite post mortem, analogamente a quanto avviene per i ratei di pensione, si compie in dieci anni e che il dies a quo del decennio decorre dalla data di acquisizione dell’informazione del decesso anche nei casi di pluralità di ratei indebiti pagati.
Compensazioni gestite centralmente dal sistema di pagamento “UNIPAGA”
In presenza di flussi di pagamento in favore di una persona giuridica, il recupero delle quote indebite avviene automaticamente sui versamenti mensili futuri disposti in suo favore dall’INPS attraverso il sistema “UNIPAGA”.
Il recupero delle somme viene effettuato sul totale degli importi spettanti al creditore e, quindi, a prescindere dal titolo delle singole quote di pensione (pignoramenti presso terzi, contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio).
Nell’ipotesi in cui i flussi mensili siano incapienti rispetto all’importo da recuperare la compensazione viene replicata nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Detti importi oggetto di compensazione automatica sono visualizzabili nel prospetto di rendicontazione inviato mensilmente ai creditori ed evidenziati nell’apposita sezione, in quanto contraddistinti dal segno negativo (-) e dalla relativa causale: “Compensazione – Trattenute per pignoramento/cessione a favore di persone giuridiche”.
Aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica ordinaria ai fini della trasmissione automatica dei prospetti di rendicontazione mensili
L’INPS invia mensilmente in automatico all’indirizzo e-mail del soggetto creditore presente in “UNIPAGA” un prospetto riepilogativo contenente tutte le informazioni necessarie all’individuazione delle singole posizioni creditizie ad esso riferite.
Al fine di poter estendere tale invio a tutte le persone giuridiche e offrire una rapida consultazione degli importi rendicontati, l’Istituto invita tutte le società interessate, che non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la suddetta registrazione, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) alla casella unipaga.gdp@inps.it e specificando nell’oggetto “UNIPAGA – inserimento/aggiornamento indirizzo mail creditore”.
La suddetta comunicazione deve essere fornita anche in caso di variazione dell’indirizzo e-mail attualmente presente in procedura e deve pervenire esclusivamente da parte dei soggetti titolari del credito. Per rendere agevole la corretta individuazione della posizione creditizia del soggetto richiedente è necessario specificare sempre il codice fiscale e la ragione sociale della società.