Il nuovo Titolo V-ter del D.P.R. n. 633/1972, composto dagli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies, disciplina il regime transfrontaliero di franchigia per le piccole imprese, introdotto dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 in attuazione della direttiva n. 2020/285/UE, applicabile dal 1° gennaio 2025. Regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati UE Il regime di franchigia si applica a partire dalla data in cui il soggetto passivo non stabilito in Italia ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento (si tratta del numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX, utilizzato ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione, cioè quello in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto). Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio italiano direttamente o mediante un rappresentante fiscale, il numero di partita IVA posseduto viene cessato per il periodo in cui opera il regime di franchigia. Nel territorio dello Stato, il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia è esonerato da tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata, anche se di ammontare complessivo superiore al limite di 400 euro. Il soggetto passivo non stabilito che non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento è tenuto a identificarsi in Italia e a presentare la dichiarazione IVA annuale. Ai fini dell’applicazione del regime di franchigia è necessario che: - nell’anno precedente, il volume d’affari annuo nella UE non sia stato superiore a 100.000 euro; - nell’anno precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non sia stato superiore a 85.000 euro; - nella parte dell’anno in corso che precede la comunicazione al proprio Stato di stabilimento dell’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia, il volume d’affari nella UE non sia stato superiore a 100.000 euro; - il soggetto passivo abbia previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Italia; - il soggetto passivo sia identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento. In ogni caso, il soggetto passivo non può avvalersi del regime di franchigia se, nel territorio dello Stato: - effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; - partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo; - nell’anno precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo; - effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; - nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Il regime di franchigia cessa se: - il soggetto passivo ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio italiano, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo; - sono venute meno le condizioni relative al volume d’affari annuo non superiore a 85.000 e quelle che escludono comunque la possibilità di avvalersi del regime di franchigia, a partire dall’anno successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno; - è stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato, a partire dall’anno nel corso del quale la soglia è stata superata (in tal caso, l’imposta è dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento della soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell’IVA); - negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui l’identificazione è venuta meno. Regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti in Italia Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell’attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX (tale suffisso EX, aggiunto al numero di partita IVA, è assegnato dall’Agenzia delle Entrate in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso il soggetto passivo al regime di franchigia, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’intenzione di avvalersi del regime nel territorio di altri Stati di esenzione o dall’aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire fenomeni di elusione o evasione d’imposta). Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre: - il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate; - il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascun altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate. Tali informazioni, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all’Agenzia delle Entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nella UE, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuto superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre in corso fino alla data di superamento della soglia. Ai fini dell’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione è necessario che: - nell’anno precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo nella UE non sia stato superiore a 100.000 euro; - nella parte dell’anno in corso che precede la comunicazione, il volume d’affari annuo nella UE non sia stato superiore a 100.000 euro; - il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia; - il soggetto passivo abbia comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; - il soggetto passivo sia identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato. Il regime di franchigia nello Stato di esenzione cessa se: - il soggetto passivo ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo; - è stata superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato; - nel corso dell’anno, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nella UE (in tal caso, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento). L’Agenzia delle Entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia, ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.