Il Ministero della Salute ha predisposto il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP e il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Le Autorità per i controlli sui regolamenti REACH/CLP delle Regioni e delle Province autonome, al fine di garantire le fasi di fabbricazione, di commercializzazione e d’uso di prodotti chimici, orientano le loro attività di indagine e di controllo delle imprese secondo le indicazioni di tale piano. Cosa indica per il 2019? Attività di controllo mediante metodologie dell’ECHA La prima parte del piano riguarda le attività di controllo da svolgersi secondo metodologie e progetti adottati dal forum dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). In questo ambito d’intervento, l’individuazione delle imprese da sottoporre a controlli si orienta verso imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: a) sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti usati in metallurgia, prodotti fertilizzanti); b) sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui all’ elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) predisposto dall’ECHA, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, etc.). I criteri di priorità nella selezione delle imprese da sottoporre ai controlli sono rivolti verso: 1) imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti; 2) imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006; 3) imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro; 4) imprese individuate dall’Autorità competente nazionale REACH-CLP, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); 5) imprese individuate secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 6) imprese individuate tramite consultazione dell’Archivio preparati pericolosi dell’Istituto superiore di sanità; 7) imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale; 8) imprese che hanno preregistrato sostanze, ma non hanno completato il processo di registrazione; 9) imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale. Le fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo sono rinvenute nei database regionali delle ASL e delle Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale, nel registro delle imprese delle Camere di commercio, nelle indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV), nei flussi informativi INAIL – Regioni, nei registri ed archivi di rilevanza ambientale. La tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo si concentra su: - sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, tossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’art. 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH; - sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’art. 3, paragrafo 15, lettere b) e c) del regolamento REACH; - articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; - sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica. Facendo riferimento alle metodologie e progetti adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno, principalmente per prodotti importati, in: a) verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie); b) verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH); c) verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII del regolamento REACH); d) verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH); e) verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH); f) verifica della conformità delle schede di sicurezza (SDS) (allegato II al regolamento REACH); g) verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH); h) verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 del regolamento REACH e art. 49 del regolamento CLP); i) verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP); j) verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (art. 29 del regolamento CLP); k) verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (art. 35.2 e allegato II - punto 3.3 del regolamento CLP); l) verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (art. 40 del regolamento CLP); m) verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’Istituto superiore di sanità (art. 45 del regolamento CLP); n) verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 del regolamento CLP). Attività di controllo analitico La seconda parte del piano 2019 riguarda le attività di controllo da svolgersi in modo analitico. In questo ambito d’intervento, l’individuazione delle imprese da sottoporre a controlli si orienta verso: - imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze riportate nelle tabelle A e B dell’allegato 2 del piano 2019; - imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori prioritari riportati nella tabella 2 del piano 2019, limitatamente alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH; - imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH; - imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori prioritari riportati nella tabella 3 del piano 2019; - imprese che producono, importano o distribuiscono miscele ai fini del controllo della correttezza della classificazione in coerenza con la SDS delle miscele, anche in riferimento alla tabella C di cui all’allegato 2 del piano 2019. I criteri di priorità nella selezione delle imprese da sottoporre ai controlli sono gli stessi, già citati, per la prima parte del piano, così come sono le stesse le fonti utilizzabili per l’individuazione delle imprese da sottoporre a controllo. La tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo analitico sono: - sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella tabella 2 e in riferimento alla tabella A dell’allegato 2 al piano 2019; - sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH, con data di scadenza (Sunset date) superata; - sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all’eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell’art. 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC), riportate prioritariamente nella tabella 3 e in riferimento alla tabella B dell’allegato 2 del piano 2019; - sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e per l’ambiente (per esempio sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente, etc.); si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella tabella 4 e in riferimento alla tabella C dell’allegato 2 del piano 2019. Gli obiettivi del controllo analitico riguardano la verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, la verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione, la verifica della conformità con gli obblighi di restrizione e la verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele. Report nazionale dei controlli Per documentare le risultanze del piano, entro il 30 giugno 2020 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell’Istituto superiore di sanità – Centro nazionale delle sostanze chimiche - redigerà e diffonderà il report nazionale delle attività di controllo svolte sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l’anno 2019.