Il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza apporta novità anche al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) Cos’è il piano di ristrutturazione della crisi d’impresa omologato Il PRO è un nuovo strumento di regolazione della crisi che si colloca topograficamente, ma anche sostanzialmente per la sua disciplina, tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex artt. 57 e ss.) e il concordato preventivo (ex artt. 84 e ss. CCII), in quanto avente elementi sia dell’uno che dell’altro istituto. È stato introdotto in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019 (Direttiva insolvency), che richiede la previsione nei vari ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro di un quadro di ristrutturazione che può anche prescindere da regole distributive delle procedure concorsuali, ossia derogando all’ordine di graduazione dei privilegi, ma che, nel caso venga approvato da tutte le classi interessate (dei creditori), può essere omologato. Infatti, con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, l’imprenditore, non piccolo, può accedere a tale istituto con un piano ed una proposta di soluzione delle crisi mediante una distribuzione di valore generato dal piano presentato, anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.. Vi è la suddivisione obbligatoria in classi, così come avviene nel concordato preventivo in continuità, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. La disciplina del voto è riconducibile al concordato in continuità: la proposta deve essere approvata dall’unanimità delle classi, ovvero da tutte le classi di creditori, individuate dal debitore. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione. Per quanto concerne il controllo del Tribunale in sede di apertura della procedura di PRO, ex art. 64-bis comma 4, è necessario che il Collegio valuti la ritualità della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi: trattasi quindi di un controllo meramente formale, perché se i creditori suddivisi in classi votano a favore all’unanimità delle classi il Tribunale non entra nel merito. Dalla data di presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale. Inoltre, l’imprenditore deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, è sempre possibile per il debitore, in base all’art. 64-quater del CCII, modificare la domanda formulando una proposta di concordato, chiedendo la conversione del PRO in concordato preventivo. Quali sono i vantaggi di ricorrere al PRO I vantaggi derivanti dal PRO sono dati dalla possibilità di derogare, nel rispetto di determinate condizioni, al principio di graduazione dei privilegi, unitamente al fatto che, a differenza del concordato preventivo, non vi è un giudizio di ammissibilità della proposta e del piano da parte del Tribunale (ex art. 47 CCII). È, quindi, uno strumento di regolazione della crisi che, sotto il profilo procedurale, o gestionale, appare più agile e flessibile. Il PRO apre il concorso con tutti i creditori suddivisi in classi: a differenza degli accordi di ristrutturazione, non ci possono essere dei creditori estranei e, quindi, rappresenta uno strumento di risoluzione della crisi a concorsualità piena. Il PRO riprende, seppur in modo parziale, all’art. 64-bis, comma 1, la regola di priorità relativa (RPR - “Relative priority rule”), che si applica nel caso di concordato preventivo in continuità aziendale (ex art. 84, comma 6 e comma 7, CCII), dove: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione (cioè i flussi di liquidità derivanti dal going concern, il cosiddetto plusvalore di continuità) è distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (fermo il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti, ex art. 84, comma 7, CCII). Anche nel PRO, dopo le ultime novità apportate dal decreto correttivo al CCII sarà possibile ricorrere con le Agenzie Fiscali e gli Enti previdenziali. Essendo il PRO in continuità aziendale, nel piano di ristrutturazione è necessario indicare analiticamente: - i costi ed i ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività; - il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Quali sono le principali novità introdotte con il correttivo al PRO Il succitato schema di decreto legislativo, con riferimento al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ha apportato alcune rilevanti modifiche, che si riassumono in breve sintesi: - è stata eliminata la possibilità di ricorrere al cosiddetto PRO liquidatorio, in quanto è stato abrogato il precedente richiamo normativo all’art. 84, comma 8, del CCII (ovverosia, al cosiddetto concordato preventivo di tipo liquidatorio); - estensione della transazione fiscale al PRO, per effetto dell’inserimento del comma 1-bis all’art. 64-bis del CCII. In base a tale nuova disposizione normativa, prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi) amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta deve essere allegata la relazione del professionista indipendente incaricato, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici fiscali e previdenziali competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Il procedimento è regolato con rinvio alla disciplina dettata dall’art. 88 del CCII. Nel PRO non è consentito accedere al cosiddetto cram down fiscale, in quanto questa procedura richiede il voto favorevole di tutte le classi; - una più puntuale definizione delle norme applicabili al PRO. In particolare, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative: 1) al procedimento di omologazione del concordato preventivo (art. 48, commi 1, 2 e 3, CCII); 2) al contenuto del piano di concordato (art. 87, commi 1 e 2, CCII); 3) alla riduzione o perdita del capitale della società in crisi (art. 89, CCII); 4) alla disciplina delle offerte concorrenti (art. 91, CCII); 5) al ruolo del commissario giudiziale (art. 92, CCII); 6) alla pubblicità del decreto di apertura della procedura (art. 93, CCII); 7) alle disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (art. 94-bis, CCII); 8) alle disposizioni speciali per i contratti pendenti con le pubbliche amministrazioni (art. 95, CCII); 9) ai contratti pendenti (art. 97, CCII); 10) alla prededuzione nel concordato preventivo (art. 98, CCII); 11) ai finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 99, CCII); 12) ai finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 101, CCII); 13) ai finanziamenti prededucibili dei soci (art. 102, CCII); 14) le disposizioni di cui alle sezioni IV (“Provvedimenti immediati”) e VI (“Omologazione del concordato preventivo”), del capo III (“Concordato preventivo”) del titolo IV (“Strumenti di regolazione della crisi”) del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 (“Giudizio di omologazione”) e 114-bis (“Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità”); - ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53 del CCII. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’art. 39, comma 3, CCII, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162 del CCII; - se previsto nel piano di ristrutturazione, su richiesta dell'imprenditore, anche prima dell’omologazione, è possibile da parte del tribunale autorizzare il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami. Il tribunale verifica la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. In tal modo l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento. Resta fermo, però, l'art. 2112 del codice civile, sul mantenimento e la conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Il tribunale, inoltre, deve verificare altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. Mappa delle norme del piano di ristrutturazione omologato Con riferimento al PRO, l’utile strumento di regolazione della crisi di impresa introdotto dal CCII, nelle tabelle che seguono, si riportano nel dettaglio le modifiche normative apportate dallo schema di decreto legislativo “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato. Transazione fiscale Articolo di riferimento del CCII Modifiche normative apportate Art. 64-bis, comma 1-bis (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) Transazione fiscale. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo, comma 6 e 7. L’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni. Omologazione da parte del tribunale Articolo di riferimento del CCII Modifiche normative apportate Art. 64-bis, comma 8 (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) Omologazione da parte del tribunale. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione. Norme applicabili al PRO Articolo di riferimento del CCII Modifiche normative apportate Art. 64-bis, comma 9 (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) Norme applicabili al PRO. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162. Trasferimento dell’azienda, o di uno più rami, durante il PRO Art. 64-bis, comma 9-bis (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) Trasferimento dell’azienda o di uno o più rami. Controlli e autorizzazione da parte del tribunale. Quando il piano prevede, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.