Con la pubblicazione nella G.U. n. 184 del 7 agosto 2024 del decreto Riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) il Governo mette ordine al sistema della riscossione riscrivendo il perimetro della gestione e incasso delle cartelle e le regole e le tempistiche per il pagamento dei relativi debiti. I piani di rateizzazione per pagare i debiti con il Fisco si allungano e la vita delle cartelle si accorcia. Dal 2025, arriva il nuovo discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento; e, al contempo, la previsione del discarico anticipato in specifici casi (art. 3). Inoltre, si riscrive una procedura specifica per la riscossione coattiva delle somme riaffidate (art. 5). Con riferimento proprio al riaffidamento dei carichi, le disposizioni recepiscono alcune delle proposte avanzate, durante l’iter parlamentare, dalle diverse Commissioni e della Conferenza Unificata. Grazie alla riscrittura delle norme di cui all’art. 5 si ampliano le previsioni della disciplina che contempla il riaffidamento, mediante gara pubblica, a soggetti iscritti all’albo dei riscossori o all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si segnala, inoltre, che la versione precedente dell’art. 5 contemplava nelle ipotesi di riaffidamento anche quella gestita dall’ente creditore attraverso la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati, con le modalità di cui alla legge n.130/1999, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica. Tale previsione, afferente all’istituto della cartolarizzazione dei crediti, è stata “bocciata” dalla Ragioneria Generale dello Stato e, dunque, successivamente espunta dal testo del decreto riscossione nella versione finale in commento. Sotto il profilo temporale, il decreto Riscossione contiene specifiche norme che ottimizzano i tempi delle procedure di recupero delle somme dovute al fine di riuscire a ridurre nell’accertamento i tempi per cominciare le azioni (esecutive e cautelari) di recupero e importanti novità in tema di notifica delle cartelle, con la previsione che essa avvenga non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento della cartella stessa. Sempre dal 2025, il decreto Riscossione prevede che i contribuenti in stato di difficoltà economica possano far pace con il fisco pagando i debiti attraverso un piano di rateazione che prevede da 84 a 120 rate. La procedura di discarico dei crediti Le disposizioni in vigore in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione confermano quanto già previsto nel testo in bozza (art. 10): si tratta, in particolare, di nuove e specifiche regole per la procedura di discarico. Le disposizioni definitive prevedono per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 l’istituto del discarico (art. 3) contempla due ipotesi, ovvero il discarico: - automatico: per le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento; - anticipato: per le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 per le quali l’agente della riscossione rileva: la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 112/1999, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso Gli enti creditori potranno chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive. Tale facoltà può essere esercitata: - dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alla data di entrata in vigore del decreto; - tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Il legislatore ha debitamente regolamentato (art. 4, D.Lgs. n. 110/2024) anche l’ipotesi di differimento del discarico automatico. In particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 appena illustrato, è stabilito che sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi, le quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali: - al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali; Il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura - tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1972 o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione Le novità per il riaffidamento dei carichi Alla luce del nuovo testo dell’art. 5 del decreto Riscossione, la riscossione coattiva delle somme “discaricate”, fino alla prescrizione del credito, potrà essere: - gestita direttamente dall’ente creditore; - affidata a uno dei soggetti iscritti all’albo speciale di cui al D.Lgs. n. 446/1997 sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica; - riaffidata per due anni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aderendo a delle speciali condizioni di servizio. Quando il legislatore indica il termine “Fino alla prescrizione del diritto di credito” occorre tenere in considerazione che esso decorre “dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico”. Quali sono le ipotesi di discarico e riaffidamento, secondo le versione definitiva dell’art. 5 e le precisazioni illustrate nella relazione tecnica? La prima ipotesi di riaffidamento dei carichi prevede l’affidamento dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997. In questa fattispecie entrano in gioco, dunque: - i soggetti iscritti all'albo dei riscossori - o meglio, all’albo di coloro che sono abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997); - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE che esercitano le menzionate attività, con relativa certificazione; - le società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113, comma 5, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000. Tale affidamento deve essere basato sulle procedure di affidamento, previste dalla legge o il soggetto deve essere appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la “gestione della riscossione” delle entrate proprie, che effettuano l’attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973. Quest’ultima precisazione fa, dunque, riferimento anche alla possibilità di adottare l’ingiunzione fiscale e le procedure esecutive privilegiate. L’ultima ipotesi di riaffidamento presente nel decreto Riscossione è quella prevista per due anni dall’ente creditore a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; in tal caso necessita l’adesione dell’ente alle condizioni di servizio, che devono essere rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul sito istituzionale. Tale riaffidamento prevede azioni di recupero del credito quando si è in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Come cambia la rateizzazione per pagare i debiti col fisco L’art. 13 del decreto Riscossione modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo. Cambiano così le regole della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, definita dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. I piani di dilazione saranno “più lunghi” e consentiranno al debitore un maggior arco temporale - soprattutto nelle ipotesi di una situazione temporanea “di obiettiva” difficoltà - per poter provvedere al pagamento di quanto dovuto. Le nuove ipotesi di rateizzazione dei debiti fiscali, in caso di richiesta “semplice” prevedono per i debiti fino a 120.000 euro: - fino a 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026; - fino a 96 rate, per le richieste nel 2027 e 2028; - fino a 108 rate, per le richieste dal 2029. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata, il contribuente potrà fruire di una dilazione: 1) per i debiti fino a 120.000 euro: - da 85 a 120 rate mensili, per le richieste nel 2025 e 2026; - da 97 a 120 rate mensili, per le richieste nel 2027 e 2028; - da 109 a 120 rate mensili, per le richieste a decorrere dal 1° gennaio 2029. 2) per i debiti superiori a 120.000 euro fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. In questa seconda ipotesi, l’art. 13 al punto 1.2 definisce che la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente vada effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati: - dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare del debitore; - dell’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; b) per gli altri soggetti diversi da quelli del punto precedente: - dell’indice di liquidità; - del rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Nota bene Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto Riscossione.