Con la circolare n. 31 del 15 febbraio 2019 l’INPS ha comunicato, relativamente all’anno 2019, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammentato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono tenuti a versare all'INPS un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018. Pertanto, per il 2019 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 risulta come segue: Anno 2019 Retribuzione convenzionale Misura giornaliera € 27,07 Misura mensile (25 gg) € 677,00 Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2019, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”. Aliquota contributiva dovuta al FPLD I pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1° gennaio 2013. Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2019 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%. Tale aliquota risulta determinata come segue: Gestione FPLD Aliquote Coefficienti di ripartizione Base 0,11 0,007383 Adeguamento 14,79 0,992617 Totale 14,90 1 Il contributo mensile per l'anno 2019, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 100,87 euro così suddiviso: FPLD Contributo mensile Base € 0,74 Adeguamento € 100,13 Totale € 100,87 Sgravio contributivo L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), dispone che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti. A decorrere dal periodo gennaio 2018, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura del 45,07%. Conseguentemente nell’anno 2019 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 55,41 euro così suddiviso: FPLD Contributo mensile Base € 0,41 Adeguamento € 55,00 Totale € 55,41 Riscossione del contributo di maternità Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e ss.mm.ii. Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (introdotto dall'articolo 1, comma 336, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228), alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS. Modalità di versamento Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’INPS provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2019. L’Istituto non invierà i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.