Non ci sarà una vera e propria riforma delle pensioni nel 2024, in quanto le scarse risorse a disposizione non lo permettono; tuttavia, è prevista la proroga e la modifica di alcuni trattamenti pensionistici agevolati attualmente operativi, per evitare un ritorno integrale alla Legge Fornero (art. 24 DL 201/2011). Osserviamo le principali proposte presentate ad oggi al tavolo delle trattative. Proroga Quota 103 - La cd. pensione Quota 103 (art. 14.1 DL 4/2019), lo ricordiamo, è una tipologia di pensione anticipata flessibile che può essere ottenuta con i seguenti requisiti, che devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023: 62 anni di età; 41 anni di contributi, raggiungibili anche in regime di cumulo (art. 1 co. 239 e ss., L. 228/2012), ossia sommando i versamenti non coincidenti accreditati presso gestioni previdenziali diverse (purché si tratti di casse amministrate dall’Inps); di questi 41 anni di contribuzione, 35 devono risultare al netto dei contributi figurativi per malattia, disoccupazione e infortunio (art.22, co.1, L. 153/1969: la limitazione non si applica agli iscritti presso i fondi esclusivi Inps, come i dipendenti pubblici); una finestra mobile di attesa pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato, 6 mesi per i dipendenti pubblici (che devono peraltro presentare la domanda di dimissioni con 6 mesi di anticipo). All’importo della pensione è applicata una soglia massima, pari a 5 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31 dicembre 2024; art. 24 co. 6 DL 201/2011). Inoltre, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la Quota 103 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) con un limite di 5.000 euro lordi annui e per un massimo di 45 giornate annue di lavoro agricolo occasionale. Appare ormai scontata la proroga della Quota 103 anche per l’anno 2024: l’unica modifica rispetto alla disciplina attualmente vigente consisterebbe nella data di maturazione dei requisiti, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2024. Proroga Ape sociale - Anche l’Ape sociale, il trattamento di prepensionamento a carico dello Stato, fruibile a partire dai 63 anni, dovrebbe essere esteso, così com’è, a coloro che matureranno i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2024. Ricordiamo quali sono le condizioni attuali per la fruizione del trattamento, che gli iscritti Inps devono soddisfare alternativamente entro il 31 dicembre 2023, oltre al compimento del requisito anagrafico minimo di 63 anni: trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66, oppure per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest’ultimo caso è necessario avere alle spalle, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), ed aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante; assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92); è ammesso il secondo grado di parentela/ affinità qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; avere ottenuto il riconoscimento di un'invalidità civile almeno pari al 74%; essere lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva ed avere svolto per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno 6 anni negli ultimi 7, una o più professioni cd. gravose, di cui all’All. A al DPCM 88/2017 o all’All. 3 della L. 234/2021. Sono inoltre richiesti la non titolarità di pensione diretta ed almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni (32 anni per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta). Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Ape donna - Oltre alla proroga dell'Ape sociale, si vorrebbe estendere la platea dei destinatari o, meglio, delle destinatarie del beneficio: per le donne, infatti, si vorrebbe accorciare il requisito di età per il prepensionamento a 61 o 62 anni, anziché a 63 anni come attualmente previsto. La misura, ad ogni modo, andrebbe ad affiancarsi e non a sostituirsi all’Opzione donna, che dovrebbe essere ugualmente prorogata per il 2024. Proroga opzione donna - L’opzione donna è un trattamento pensionistico agevolato sperimentale, che offre alle sole lavoratrici la possibilità di uscita con requisiti nettamente inferiori a quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia ordinaria. In cambio dell’anticipo nel pensionamento, l’importo dell’assegno erogato dall’Inps è determinato utilizzando il sistema di calcolo integralmente contributivo, solitamente penalizzante. I requisiti previsti per ottenere questa particolare prestazione pensionistica, ad oggi, sono: raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022; compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età; il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni, con 2 o più figli, ed a 59 anni di età con un figlio solo; il requisito è sempre pari a 58 anni per le lavoratrici o le licenziate da imprese in crisi; attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome; alle lavoratrici del comparto scuola e AFAM è applicata la cd. finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno; appartenenza alla categoria delle caregiver, delle invalide dal 74% o delle lavoratrici o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In base a quanto emerso dalle proposte di proroga della misura al 2024, si vorrebbe riestendere l’opzione donna a tutte le lavoratrici, senza distinzioni per categoria, nonché unificare l’età pensionabile a 58 anni. Poiché, però, le risorse economiche disponibili sono veramente esigue, laddove la misura sia prorogata appare difficile ipotizzare l’eliminazione delle attuali restrizioni, così come l’abbassamento del requisito anagrafico. Pensione anticipata a 64 anni agevolata - Ad oggi, coloro che sono privi di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995, o che optano per il computo presso la gestione separata (art. 3 DM 282/1996), possono ottenere la pensione anticipata cd. contributiva (art. 24 co. 11 DL 201/2011) con 64 anni di età e 20 anni di contributi. Deve però essere verificato un ulteriore requisito per accedere a questa tipologia di pensione: l'importo dell'assegno pensionistico deve infatti raggiungere una soglia minima, pari a 2,8 volte l'assegno sociale, ossia pari ad almeno 1.409,16 euro (valore attuale 2023). Le nuove proposte non contemplano l'eliminazione del requisito, ma il suo alleggerimento, includendo nell'importo soglia anche l'eventuale ammontare della pensione erogata dal fondo di previdenza complementare. Ad esempio, se il signor Rossi avesse diritto ad una pensione anticipata lorda, a 64 anni, pari a 1.000 euro mensili, ma avesse anche il diritto di percepire dal fondo di previdenza complementare una pensione integrativa lorda pari a 500 euro al mese, potrebbe rientrare nel diritto alla pensione anticipata contributiva.