Con la risposta n. 40 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate specifica che le pensioni concorrono alla formazione del reddito complessivo e l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Le pensioni, ancorché di provenienza estera, sono soggette all’imposta in Italia quando sono percepite da soggetti ivi residenti. L’Italia ha stipulato con alcuni Paesi delle Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale che prevedono una diversa modalità di tassazione delle pensioni estere corrisposte a cittadini residenti, a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati. Quella stipulata con la Gran Bretagna, in particolare, dispone che le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato. In ogni caso, i contributi volontari versati all’estero da un cittadino fiscalmente residente in Italia possono essere dedotti dal reddito complessivo: infatti è irrilevante che i contributi siano versati in Italia oppure all’estero. Anche nel caso in cui la pensione in esame sia costituita principalmente da versamenti volontari, si ritiene non rilevante la circostanza che il periodo contributivo, che dà titolo alla pensione, non coincida con il periodo effettivamente lavorato, potendo quest’ultimo essere di durata inferiore, proprio in virtù delle medesime norme che disciplinano il diritto alla pensione erogata sulla base di una contribuzione volontaria.