Con il combinato disposto della circolare n. 62 del 7 maggio 2019 e del messaggio n. 1926 del 20 maggio 2019, l’INPS ha definitivamente chiarito l’ambito di operatività delle norme della legge di Bilancio 2019 che hanno introdotto il taglio delle “pensioni d’oro”. Pertanto, a partire dal rateo in pagamento nel prossimo mese di giugno, tutti i percettori dei trattamenti pensionistici interessati da tale misura transitoria inizieranno a subire la decurtazione in questione. La decurtazione sarà progressiva, in funzione dell’importo annuo percepito eccedente i 100.000 euro, e riguarderà tutte le pensioni erogate, ad eccezione di quelle per inabilità ed invalidità e quelle liquidate in regime di cumulo contributivo. Percentuale di riduzione L’art. 1, comma 261, della legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) ha disposto la riduzione dei trattamenti pensionistici diretti i cui importi - complessivamente considerati (e, quindi, tenendo conto della sommatoria di ogni trattamento percepito) - siano superiori a 100.000 euro lordi annui. Il taglio opererà per il quinquennio 2019- 2023, nella seguente misura percentuale: - 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro; - 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro; - 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro; - 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro; - 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro. Ai fini dell’individuazione dell’importo-soglia dei 100.000 euro, rilevano gli importi lordi annui di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la loro liquidazione. Calcolo dell’importo pensionistico La riduzione opera con riferimento alle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti; dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dalla Gestione separata INPS (ex lege 335/95). Per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni: - pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio; - pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per: - infermità non dipendente da causa di servizio (artt. 42, 52 e 219 DPR 1092/1973) - inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni (art. 7.1, lett. a) e b), legge 379/1955); - inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2.12 (legge 335/1995); - trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi; - assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ex lege 222/1984; - pensioni indirette e di reversibilità; - pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (leggi 466/80 e 206/04, n. 206. Con la sua circolare 62/19, l’INPS ha poi chiarito (con il placet del Ministero del Lavoro) che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1.211, della legge 232/16. Inoltre, con la citata circolare 62/19, l’INPS ha altresì chiarito come non concorrano alla determinazione dell’importo complessivo utile al calcolo della “pensione soglia” i trattamenti liquidati mediante cumulo contributivo e totalizzazione e i trattamenti erogati dalle Casse di previdenza professionale disciplinate dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96. Infine, l'INPS ha chiarito che la soglia dei 100.000 Euro oltre la quale scatta il taglio degli importi è soggetta a rivalutazione annuale. Modalità di effettuazione del “taglio” Con la circolare n. 62/2019 ed il messaggio 1926/2019, l’INPS ha formalizzato le disposizioni attuative ed operative per l’applicazione del taglio pensionistico a far data dalla mensilità in erogazione dal prossimo mese di giugno. Nel dettaglio, l’INPS ha preliminarmente chiarito che il prelievo è progressivo e, pertanto, ciascuna aliquota verrà applicata sulla quota di pensione di rispettivo riferimento e che l’applicazione del taglio farà comunque salva l’erogazione dell’importo “minimo” rappresentato dalla soglia dei 100.000 euro. L’INPS ha informato che, sulle pensioni interessate è stata applicata la riduzione dei trattamenti pensionistici nei termini in precedenza indicati dalla circolare 62/2019. In particolare, a livello di elaborazione centrale l’Istituto ha provveduto a: - calcolare la riduzione mensile; - ripartire la riduzione in misura proporzionale su ciascuno dei trattamenti caso per caso interessati, per ciascun pensionato assoggettato; - calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti che abbiano avuto decorrenza in corso d’anno nel 2019, dalla data di effettiva decorrenza fino al 31 maggio 2019; - impostare il recupero del debito conseguente al conguaglio di cui sopra in tre rate mensili consecutive, a valere sulle mensilità di giugno, luglio e agosto prossimi; - ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua. Per altro verso, l’Istituto ha dato atto di aver già allineato le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione ai fini dell’applicazione della riduzione in oggetto ai trattamenti interessati. Viene inoltre chiarito che i cedolini di pensione sono stati conseguentemente aggiornati e, pertanto: - sul cedolino di giugno 2019 verrà riportata la modalità di calcolo della riduzione delle pensioni applicata allo specifico percettore; - in termini generali, sul cedolino vengono esposte in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute mensilmente operate.