Il calcolo interamente retributivo della pensione, ormai limitato alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, solo per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (salvo applicazione del doppio calcolo di cui alla L. n. 190/2014, che prevede il sistema integralmente retributivo se meno favorevole), è di fatto destinato a scomparire. Anche il calcolo misto, che incorpora il retributivo sino al 31 dicembre 1995, è “in via d’estinzione”. Il legislatore, infatti, tende a favorire il ricalcolo contributivo per tutte le forme di pensionamento anticipato, segnando un cambiamento definitivo nel sistema pensionistico. Il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo, ormai la regola per gli iscritti all'INPS dal 1996 in poi, può quindi essere applicato anche a chi ha almeno un accredito contributivo al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti all'INPS in data precedente al 1996, nel dettaglio, è possibile quantificare la pensione con il sistema esclusivamente contributivo sfruttando diverse facoltà: - l'opzione donna (art. 16 D.L. n. 4/2019); - la pensione Quota 103 (per requisiti maturati nel corso del 2024, art. 1 co. 139 L. n. 213/2023); - il computo nella Gestione Separata INPS (art. 3 D.M. n. 282/1996); - la totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006, in relazione alle gestioni Inps senza diritto autonomo a pensione o in caso di richiesta espressa di ricalcolo contributivo, circ. INPS n. 54/2021); - infine, l'opzione per il ricalcolo contributivo della pensione (art. 1 co. 23 L. n. 335/1995). Criticità del ricalcolo contributivo della pensione Rispetto al sistema retributivo-misto, il sistema di calcolo contributivo è generalmente meno vantaggioso. L'assegno pensionistico, infatti, non viene calcolato sulla base degli ultimi o migliori redditi, ma si considera la contribuzione accreditata durante tutta la carriera, rivalutata annualmente secondo la variazione quinquennale del PIL nominale e trasformata in pensione mediante un coefficiente crescente con l'età, adeguato biennalmente alla speranza di vita. In pratica, il rendimento della contribuzione è risultato piuttosto basso negli ultimi anni, con una riduzione dell'importo pensionistico rispetto al sistema retributivo che può superare il 30%. È proprio per questo motivo che riduzioni significative dei requisiti anagrafici o contributivi per il pensionamento vengono concesse solo in cambio del ricalcolo dell'assegno con sistema interamente contributivo, al fine di limitare l'impatto sui conti pubblici. Caso di studio: Quota 103 e pensione anticipata ordinaria Per capire quanto può risultare penalizzante il ricalcolo contributivo della pensione, osserviamo il recente caso di studio. Si tratta di un dipendente comunale, iscritto alla cassa CPDEL (Cassa pensione degli enti locali), che può pensionarsi nel novembre 2024 con Quota 103, subendo il calcolo interamente contributivo, in quanto ha maturato i requisiti solo nel gennaio 2024 (come previsto dalla L. n. 213/2023). La pensione lorda calcolata sarebbe pari a 1.440,55 euro al mese. Laddove invece decida di avvalersi della pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011), considerando la continuazione nel versamento della contribuzione e l’aumento delle finestre dovuto alla L. n. 213/2023, la decorrenza sarà collocata il 1° aprile 2026. L’importo della pensione lorda previsto è pari a 1.962,46 euro mensili. Non è stata applicata la riduzione dei coefficienti di rendimento prevista, ugualmente, dalla L. n. 213/2023 (che avrebbe abbassato l’importo a 1.938 euro mensili), in quanto, al momento di decorrenza della pensione, risulta superata l’età ordinamentale. La differenza mensile lorda tra i trattamenti pensionistici risulta dunque pari a 521,91 euro. Trattamento di pensione Sistema di calcolo Ammontare mensile della pensione Differenza Quota 103- 2024 Contributivo 1.440,55 euro Pensione anticipata ordinaria Retributivo- Misto 1.962,46 euro 521,91 euro Casi di convenienza del ricalcolo contributivo Nonostante il taglio dell'assegno, il ricalcolo interamente contributivo della pensione può comunque risultare una scelta conveniente nel caso in cui si possa beneficiare di un notevole anticipo nell'uscita dal lavoro, anche grazie alla possibilità di avvalersi del riscatto agevolato della laurea (art. 20 co. 6 D.L. n. 4/2019). Esistono, inoltre, casi in cui il ricalcolo contributivo può essere addirittura più favorevole rispetto al calcolo retributivo-misto. Caso di studio: contributi INPS datati e cessazione dei versamenti Il calcolo interamente contributivo può risultare più conveniente, ad esempio, nel caso di periodi contributivi piuttosto datati. Prendiamo in esame un ex lavoratore dipendente, dalla fine degli anni ‘90 libero professionista iscritto alla Cassa Ragionieri (CNPR), che, non volendo optare per la ricongiunzione onerosa al 1° gennaio 2024, ha la possibilità di scegliere la pensione di vecchiaia in totalizzazione o in regime di cumulo. Nel caso in cui si scelga la totalizzazione, la quota di pensione Inps risultante sarebbe pari a 651,75 euro mensili lordi, mentre con il regime di cumulo, applicando il calcolo retributivo, sarebbe di 466,37 euro, quindi inferiore di 185,38 euro. In questo caso, il sistema contributivo è più favorevole in quanto presso il Fondo lavoratori dipendenti dell’INPS non vi sono stati, dopo gli anni ’90, nuovi versamenti, né retribuzioni in crescita su cui calcolare la base pensionabile. Di conseguenza, in relazione al calcolo retributivo, la retribuzione pensionabile è stata unicamente rivalutata sulla base dell’indice FOI, mentre il montante contributivo, rivalutato sulla base della variazione quinquennale del Pil nominale, nel lungo termine ha beneficiato di incrementi maggiori. Tradotto in parole semplici, nell’arco del trentennio considerato, il tasso di capitalizzazione ha battuto l’inflazione, rendendo il calcolo contributivo più conveniente. Inoltre, bisogna considerare che il calcolo contributivo, in relazione ai periodi anteriori al 1996, è basato su delle medie contributive che non prendono quale riferimento retribuzioni e contributi dell’intero periodo, ma soltanto dell’ultimo decennio (1986-1995, addirittura dell’ultimo triennio1993-95 o dell’ultimo anno e mezzo per i dipendenti pubblici). Pertanto, la quantificazione risulta più favorevole rispetto al calcolo contributivo “ordinario”. Riunione della contribuzione Sistema di calcolo per la quota Inps di pensione Ammontare mensile della quota Inps di pensione Differenza Totalizzazione Contributivo 651,75 euro Cumulo Retributivo- Misto 466,37 euro 185,38 euro Caso di studio: vuoto contributivo Un'altra situazione favorevole, o comunque vicina alla neutralità, per il ricalcolo interamente contributivo è quella di un vuoto contributivo significativo. Un ex dipendente iscritto alla gestione Inps commercianti dal 01/10/1981, con un vuoto contributivo dal 1987 al 1997, può beneficiare di una pensione di 1.702,33 euro mensili lordi optando per il calcolo contributivo. Con il sistema misto, la pensione risulterebbe invece di 1.689,96 euro, quindi inferiore di 12,37 euro. Sistema di calcolo della pensione Ammontare mensile della pensione Differenza Contributivo 1.702,33 euro Retributivo- Misto 1.689,96 euro 12,37 euro Caso di studio: calo dei redditi Il calcolo interamente contributivo può essere più vantaggioso anche in caso di un calo significativo dei redditi alla fine della carriera. Consideriamo un lavoratore dipendente, con redditi medio-alti nel corso della carriera, pari a circa 35.000 euro per oltre 40 anni. Prevedendo una significativa diminuzione degli imponibili previdenziali per il decennio precedente al pensionamento, con un versamento della contribuzione pari al minimale, la pensione calcolata con il sistema contributivo risulterebbe di 2.531,60 euro mensili lordi, mentre quella calcolata con il sistema misto sarebbe di 2.426,29 euro, con una differenza di 105,31 euro in meno a favore del contributivo. La differenza è stata, invero, mitigata dai meccanismi di neutralizzazione della contribuzione sfavorevole previsti: tuttavia, tali strumenti non sono riusciti ad annullare l’impatto del calco dei redditi. Sistema di calcolo della pensione Ammontare mensile della pensione Differenza Contributivo 2.531,60 euro Retributivo- Misto 2.426,29 euro 105,31 euro