Alla luce della avvenuta proroga della sperimentazione a tutto il 2019 per effetto dell’art. 18 del decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni (D.L. n. 4/2019 i soggetti che vogliono usufruire dell’APE sociale possono presentare domanda per il relativo riconoscimento dei requisiti entro il 31 marzo 2019. Si prevede anche una seconda scadenza, il 15 luglio 2019 per la certificazione del diritto con termine di risposta da parte dell’INPS fissato al 15 ottobre 2019. Va ricordato come è possibile inoltrare domanda anche successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2019) ma tali istanze sono prese inconsiderazione, entro il 31 dicembre, solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie (a tal proposito va evidenziato come l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della l. 232/2016, che ha stabilito i limiti annuali di spesa per la fruizione dell’APE sociale, è incrementata 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024). Beneficiari Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: - soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; - soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; - soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; - lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative gravose (indicate negli appositi allegati, sono quindici categorie) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. E' stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla tariffa INAIL del 17 per mille ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio. Va ancora ricordato come per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna). Cos’è l’APE sociale La prestazione consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. E’ erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui. Va ricordato come sono esplicitamente cause di esclusione dall'erogazione dell'APE sociale la mancata cessazione dell'attività lavorativa, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto, l’essere soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, l’essere titolari di assegno di disoccupazione (ASDI), il beneficio di indennizzo per cessazione di attività commerciale, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede poi che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia. E’ utile poi ricordare, come evidenziato nel dossier del Servizio Studi della Camera sul decreto su reddito di cittadinanza e pensioni, come l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita per alcune categorie di lavoratori non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale. Come presentare la domanda Come ricordato dall’INPS con la circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, i modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it nella sezione relativa ai servizi on line. La domanda può essere presentata dai soggetti che nel corso dell’anno 2019 maturano tutti i requisiti e le condizioni previste e da coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda (messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019). La domanda va presentata tramite patronato o direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’INPS, se in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin dispositivo, carta nazionale dei servizi o identità unica digitale Spid di secondo livello). Solo dopo avere ottenuto la certificazione del diritto (la risposta sarà inoltrata entro il 30 giugno) si potrà presentare la domanda vera e propria di accesso al beneficio.