Pensioni 2020, rinuncia detrazione e aliquota maggiore: domanda e istruzioni Inps
Inps – Messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019
Come noto, così come i lavoratori subordinati, anche i pensionati sono soggetti mensilmente all’applicazione dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sui redditi percepiti. Si tratta di un’imposta indiretta che colpisce anche le prestazioni previdenziali. Si articola a scaglioni di reddito ed è progressiva. In pratica, l’aliquota Irpef aumenta all’aumentare del reddito e a ciascun range reddituale corrisponde una aliquota ben precisa. Unica eccezione per cui non si paga l’Irpef è la cd. “no tax area”: è una fascia reddituale alla quale appartengono i pensionati titolari di assegni molto bassi che non superano una determinata soglia di reddito. Quindi, per non incidere ulteriormente in maniera negativa sull’economia di tali pensionati, costretti a vivere a volte con una pensione inferiore ai 500 euro, il Fisco esonera dall’obbligo di pagamento delle imposte tutti coloro che ricevono un reddito annuale inferiore a 8.174 euro.
In tal contesto, l’INPS applica indistintamente mese per mese sul cedolino l’Irpef, poiché non è a conoscenza dell’interezza della situazione reddituale del pensionato, e quindi se supera o meno la predetta soglia.
Quindi, i pensionati che sanno già di non superare i 8.174 euro, e per disporre al contempo di maggiore liquidità, possono richiedere telematicamente all’INPS la rinuncia, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’art. 13 del Tuir. Va da sé che in mancanza di applicazione dell’Irpef viene meno anche il meccanismo di detrazione dell’imposta. Analoga comunicazione può essere fatta per i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito.
Ciò premesso, con il messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019 l’INPS comunica che è possibile inviare le richieste per il 2020, a decorrere dal 15 ottobre 2019.
La vicenda in merito all’obbligo o meno di inviare apposita comunicazione annuale circa la rinuncia in tutto o in parte della detrazione di cui all’articolo 13 del Tuir (cd. detrazioni per reddito), è stata affrontata dall’INPS con il messaggio n. 5089 del 20 dicembre 2017.
Sul punto, precisa l’Istituto previdenziale, assume rilevanza quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008. Con il documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire che le detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato.
Tuttavia, laddove il contribuente abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 7 del Tuir, l’imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
Parimenti, si conferma che devono essere annualmente comunicate all’INPS le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito. Tali aliquote comportano trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.
Resta fermo che, in base all’articolo 7, del D.L. n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del Tuir. Pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare.
Come precisato in premessa, i pensionati sono soggetti agli scaglioni Irpef di cui all’art. 11 del Tuir. In particolare, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- da 8.174 fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- oltre 75.000 euro, 43%.
Quindi, ad esempio, un pensionato che guadagna 20.000 euro al mese pagherà un Irpef lorda pari a 4.800 euro (15.000*23% + 5.000*27%).
Qualora si intendesse richiedere l’applicazione di un’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito e/o il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta.
In assenza di tali richieste, l’Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.
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