Prosegue l’iter del disegno di legge di conversione del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Introdotte nuove disposizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto. Pensione di inabilità per i lavoratori affetti da malattie legate all'amianto La legge di Stabilità per il 2017 (legge n. 232/2016, all' art.1, comma 250), aveva previsto che, a far data dal 1° gennaio 2017, il lavoratore, iscritto all'assicurazione generale obbligatoria INPS o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetto da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale ovvero quale causa di servizio, avesse diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, anche se non si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento di questo beneficio, il requisito contributivo richiesto era quello che risultassero versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa; inoltre tale pensione non era cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente. La previsione della legge dunque derogava alle normali condizioni di concessione della pensione di inabilità (ai sensi della L. n. 222/1984), per la quale è necessario l'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa, nonchè la presenza di almeno tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio. Il beneficio era riconosciuto a seguito di domanda del lavoratore ammalato, ma solo nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio previsti per l'anno 2017 e l’anno 2018. Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, fosse emerso il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie disponibili, il riconoscimento del trattamento pensionistico sarebbe stato differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti possibile in relazione alle risorse finanziarie. Modalità attuative della pensione di inabilità La medesima legge di Bilancio 2017 prevedeva che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 2 marzo 2017, fossero emanate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per l'attuazione della pensione di inabilità così istituita. Con il consueto ritardo che caratterizza i provvedimenti attuativi, era emanato il Decreto 31 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2017, riguardante la pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto. Il Decreto disciplinava dunque i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 250, della L. n. 232/2016, di una pensione di inabilità al lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria INPS o alle forme esclusive e sostitutive della medesima. Si ricorda che la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, anche nel caso possieda una residua capacità lavorativa, è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del T.U. assicurazione infortuni INAIL, ed è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, alla pensione di inabilità per malattie correlate all'amianto si applicano, per tutte le parti non derogate dalla speciale disciplina, le regole generali sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222. Prime domande per l'accesso nel 2017 e domande successive Per l'anno 2017, le domande di accesso al beneficio dovevano essere presentate dal lavoratore all'INPS entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto 31 maggio 2017 nella Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 16 settembre 2017. Le domande di accesso al beneficio, a partire dal 2018, devono essere invece presentate all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, quale scadenza a regime. Cosa prevede il decreto Crescita Anche per rimpolpare le dotazioni finanziarie (inizialmente date per il 2018 e 2019) in modo da garantire un accesso più esteso e immediato e non differito alla pensione di tutti i lavoratori malati che ne facciano domanda, in quanto soprattutto la prognosi del mesotelioma, tumore caratterizzato da aggressività e resistenza alle comuni terapie, è infausta, e la sopravvivenza media di alcuni mesi dal momento della diagnosi non consentirebbe il godimento del beneficio economico da parte del lavoratore, ma solo dagli eventuali familiari superstiti aventi titolo per la reversibilità, le Commissioni Riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato per l’esame dell’aula un emendamento alla legge di conversione del decreto Crescita che introduce il nuovo art. 41-bis. Il nuovo articolo, rubricato “Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto”, introduce il nuovo comma 250-bis all’art. 1 della L 11 dicembre 2016 n. 232. Con effetto dalla data di entrata in vigore della disposizione, qualora approvata, si stabilisce quindi che le disposizioni del comma 250 si applichino ai lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992 n. 257. Sono compresi nell’ambito di applicazione della disposizione anche i soggetti (lavoratori in servizio o cessati dall’attività) che: a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria; b) siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250. E’ previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano emanate le disposizioni per l’applicazione di detto nuovo comma 250-bis. Il beneficio pensionistico, così ampliato, è riconosciuto a domanda in un limite di spesa ricalibrato per gli anni dal 2019 al 2027 e, a regime, a partire dal 2028, secondo opportune e maggiori coperture economiche indicate nel dettaglio dal nuovo provvedimento.