Il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2019 che introduce il reddito di cittadinanzae quota 100, modifica anche l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011, relativo ai requisiti necessari per accedere ai trattamenti di pensione anticipata bloccando l’adeguamento all’innalzamento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT che avrebbe portato, dal 1° gennaio 2019, ad un aumento di 5 mesi del requisito contributivo, elevando da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Lo stesso blocco verrà applicato al requisito contributivo di accesso a pensione per i lavoratori precoci, vale a dire coloro che possono vantare almeno 52 settimane di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età e rientrano in uno dei 4 stati di bisogno mappati dalla legge n. 232/2016, per i quali saranno necessari 41 anni e non 41 e 5 mesi come previsto. <L’adeguamento all’innalzamento della speranza di vita è uno strumento introdotto per cercare di contenere la spesa previdenziale. L’allungamento della vita media degli italiani comporta, difatti, per lo Stato un aumento del numero di anni per i quali deve garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici. Incrementando parallelamente i requisiti per l’accesso a pensione si è cercato di mantenere invariata la spesa previdenziale. Un po' di storia La prima introduzione di questo istituto nel nostro ordinamento pensionistico si è avuto con la riforma Sacconi (Legge n. 174/2009), nel corso del quarto Governo Berlusconi, con la quale si stabiliva che, a partire dal 2013, il dato pubblicato dall’ISTAT relativo alla variazione della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni nel triennio precedente sarebbe stato il riferimento per aggiornare i requisiti anagrafici e contributivi di accesso a pensione. Il Decreto Salva-Italia (D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), a firma Monti-Fornero, ha rivisto il meccanismo prevedendo un adeguamento automatico, ogni due anni, a partire dal 2019. La legge n. 205/2017 ha poi introdotto l’ulteriore specifica per la quale, dal 2021, gli incrementi non potranno essere superiori a tre mesi, salvo un recupero successivo nel caso in cui la speranza di vita subisse un aumento superiore. Gli adeguamenti A fronte di queste disposizioni, il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata, che dal 2012 ha sostituito la pensione di anzianità, ha subito vari adeguamenti, partendo dai 42 anni e 1 mese per gli uomini nel 2013 per arrivare, nel triennio 2016-2018 a 42 anni e 10 mesi, mentre un anno in meno è richiesto per le donne, a prescindere dall’età anagrafica (a differenza della pensione di vecchiaia, il cui requisito è identico per ambo i sessi). Per i lavoratori precoci, coloro che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età, la pensione anticipata, a partire dal 1° maggio 2017, matura, invece, col requisito di 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. I limiti Uno stop all’adeguamento alla speranza di vita previsto per il biennio 2019-2021 per la pensione anticipata era già stato previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), ma solo per alcune categorie di lavoratori dipendenti; in particolare si tratta di, coloro che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni nei dieci precedenti e hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva, e i lavoratori addetti ai lavori usuranti (art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), d.lgs. n. 67/2011) con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. L’incremento del requisito contributivo pari a 5 mesi originariamente previsto dal DM 5 dicembre 2017 per l’accesso alla pensione anticipata nel biennio 2019-2020, viene bloccato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019. Nei fatti, però, la riduzione di cui potranno beneficiare i futuri pensionati intenzionati ad accedere a pensione anticipata sarà di soli due mesi. Questo è dovuto all’introduzione di una finestra mobile di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. A differenza della pensione di vecchiaia che decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti, chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto legge collegato alla legge di bilancio 2019 dovrà attendere il prossimo aprile per accedere al trattamento pensionistico, mentre coloro che matureranno i requisiti successivamente dovranno attendere tre mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico. E per la pensione di vecchiaia? Nulla cambia, al contrario, per l’adeguamento previsto per i requisiti necessari per accedere a pensione di vecchiaia che sono passati, dal 1° gennaio 2019, da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, con 20 anni di contribuzione, equiparati per uomini e donne senza alcuna applicazione di finestre.