Il disegno di legge di Bilancio 2020, attualmente all’esame del Senato, viene confermata per l’anno 2020 la possibilità per le lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato con il sistema di calcolo contributivo (opzione donna) e la proroga per tale anno anche l’accesso all’APE sociale. Opzione donna Il disegno di legge differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'efficacia del meccanismo di accesso al pensionamento denominato "opzione donna" che consente alle donne, lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e con almeno 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. La facoltà viene pertanto estesa alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi di cui sopra, previsti dall'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019, si verifichino nel corso dell'anno 2019. Si deve però tenere presente che il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti. Pertanto, per le lavoratrici autonome la prima decorrenza utile sarà il 1° luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019. Secondo la Relazione tecnica sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici: - numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 11.400 unità; - numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 2.700 unità; - numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi nel corso del 2019 pari a 4.100 unità. Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni la Relazione tecnica ipotizza un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome. Da ciò emergerebbe una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari all'8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome. APE sociale Il disegno di legge di Bilancio in esame estende l'accesso alla prestazione APE sociale anche a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. La misura potrebbe interessare circa 14.000 soggetti comportando una previsione di spesa di 108 milioni di euro per l’anno 2020, 218,7 per l’anno 2021, e così via fino ad un azzeramento a valere dall’anno 2026, quando sarebbero comunque maturati i diritti per il pensionamento di vecchiaia. Rimangono invariate per l’anno 2020 le condizioni stabilite dal secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1, della l. n. 205 del 2017, pertanto potranno accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - età anagrafica minima di 63 anni, con una riduzione massima di due anni per le donne con figli; - stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; - soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, o che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; - soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; - lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni negli ultimi sette, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. A coloro che rientrano nei requisiti di cui sopra è erogata una indennità pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non soggetta a rivalutazione. Il Ddl, infine, riconosce per il 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, un lieve miglioramento del meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della l. n. 448/1998. In particolare, è elevato da tre (1.539,03 euro) a quattro (2.052,04 euro) volte il minimo il limite entro il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%.