Agenzia delle Entrate - Risposta n. 400 del 24 settembre 2020 Con la risposta n. 400 del 24 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di patent box. La legge di stabilità 2015 ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata, "patent box", che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal contribuente. La normativa di riferimento distingue tra utilizzo diretto del bene immateriale, per cui il reddito agevolabile è commisurato al contributo economico che deriva dallo sfruttamento interno dello stesso; ed indiretto, per cui si fa riferimento alla concessione in uso del diritto all'utilizzo del bene oggetto di agevolazione. Da un punto di vista operativo i contribuenti che utilizzano direttamente il bene immateriale dovevano, prima dell'entrata in vigore DL n. 34 del 2019 attivare la procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile (ipotesi di "ruling obbligatorio"). In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, invece, il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione può determinare autonomamente il beneficio patent box e ha la facoltà di attivare la suddetta procedura di ruling qualora tale utilizzo venga realizzato nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (ipotesi di "ruling facoltativo"). Il DL n. 34 del 2019 ha inteso semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling. I contribuenti che intendono avvalersi di questa norma devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi. Al ricorrere dell'adempimento di specifici oneri documentali (come la predisposizione di idonea documentazione e comunicazione all'Amministrazione finanziaria), la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione. La disapplicazione della sanzione è prevista esclusivamente qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'autoliquidazione triennale e la penalty protection debbano essere tenute distinte al fine di consentire a tutte le categorie di soggetti che optano per il regime Patent box di fruire delle disposizioni della penalty protection a prescindere dall'esercizio dell'opzione. In altri termini, si è dell'avviso che possono accedere a tale opportunità anche i contribuenti che non sono (o non erano) tenuti alla presentazione dell'istanza di ruling in quanto si trovano (o si trovavano) in un'ipotesi diversa dall'utilizzo diretto del bene immateriale. La penalty protection, infatti, è una misura volta a dare "certezza" ai contribuenti che intendono fruire dell'agevolazione ed in ragione di questa esigenza tale opportunità deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti e non può essere limitata solo a quelli interessati alla liquidazione triennale ovvero non si può subordinare l'accesso dei contribuenti che possono fruire del beneficio in un'unica soluzione alla condizione di ripartirne la fruizione nell'arco di tre anni.