La legge di delegazione europea, approvata alla Camera il 20 dicembre, prevede all’art. 7, inserito in sede referente, principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023. Va ricordato come l’obiettivo del provvedimento comunitario, che trae origine dalla proposta della Commissione UE del 4 marzo 2021 è quello di stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere. Il divario retributivo medio di genere nell’UE Così come si legge sul sito web del Parlamento europeo il divario retributivo medio di genere nell’UE nel 2021 è pari al 12,7 % con una ampia variabilità tra i diversi Paesi. Nel 2021 le discrepanze più alte sono state registrate in: Estonia (20,5%), Austria (18,8%), Germania (17,6%), Ungheria (17,3%) e Slovacchia (16,6). Il Lussemburgo ha colmato il divario retributivo di genere. Altri Paesi con divari retributivi di genere inferiori nel 2021 sono Romania (3,6%), Slovenia (3,8%), Polonia (4,5%), Italia (5,0%) e Belgio (5,0%). Cosa prevede la direttiva UE La direttiva stabilisce obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni, obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori. Il termine finale per il recepimento della direttiva è fissato al 7 giugno 2026 e consente che, secondo i criteri ivi previsti, il recepimento sia affidato alle parti sociali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una sintesi dei risultati di una valutazione relativa all'impatto dell'atto delle loro misure di recepimento sui lavoratori e sui datori di lavoro con meno di 250 lavoratori e un riferimento circa il luogo di pubblicazione di tale valutazione. Le norme della direttiva concernono tutti i datori di lavoro, del settore pubblico e del settore privato, e tutti i lavoratori, aventi un contratto o un rapporto di lavoro. Anche i candidati sono destinatari delle norme relative alla trasparenza contributiva pre-assunzione .Si richiede poi che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi conformi al principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e affinché siano sviluppati strumenti o metodologie, facilmente accessibili, per valutare e confrontare il valore del lavoro. In particolare, i sistemi retributivi devono consentire di valutare se i lavoratori si trovino in una situazione comparabile, in termini di valore del lavoro, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, ove possibile concordati con i rappresentanti dei lavoratori. Tali criteri, che non possono basarsi, neanche indirettamente, sul sesso dei lavoratori, concernono le competenze (ivi comprese quelle trasversali), l'impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici. In termini di trasparenza retributiva si disciplina preliminarmente l’obbligo, per i datori di lavoro, di fornire, in un formato accessibile alle persone con disabilità già prima dell’assunzione, la retribuzione iniziale o la fascia retributiva da attribuire alla relativa posizione e le pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicabile. Si vieta poi esplicitamente ai datori di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti rapporti di lavoro. Nei confronti dei lavoratori assunti vanno resi disponibili i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica, con possibilità, per lo Stato membro, di esonerare da tale obbligo le imprese con meno di 50 lavoratori e su richiesta dei singoli lavoratori assunti, le informazioni sul livello retributivo del medesimo lavoratore e su quelli medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Si introduce poi la previsione che gli Stati membri contemplino l’obbligo per i datori di lavoro di fornire, con determinate cadenze temporali minime di aggiornamento, informazioni complete sul divario retributivo di genere dei propri lavoratori. Si introduce ancora la previsione che gli Stati membri garantiscano lo svolgimento, in presenza di determinate circostanze, della valutazione congiunta delle retribuzioni, da parte dei datori di lavoro con almeno 100 lavoratori, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori. Si chiede poi che gli Stati membri forniscano assistenza e formazione ai datori di lavoro con meno di 250 lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori interessati, al fine di facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Si prevede ancora la protezione dei dati personali (da non utilizzare per scopi diversi dall’applicazione del principio della parità di retribuzione) e si tutela il dialogo con le parti sociali, specificando che gli Stati membri adottano misure adeguate affinché le parti sociali siano effettivamente coinvolte, attraverso un confronto riguardante i diritti e gli obblighi stabiliti nella presente direttiva, se del caso, su richiesta di tali parti. La direttiva dedica poi specifiche previsioni ai mezzi di tutela e applicazione con l'obbligo di predisporre a tutela dei lavoratori, dopo un eventuale tentativo di conciliazione, procedure giudiziarie "facilmente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro". Queste devono assicurare, in caso di accertamento della violazione, il diritto al pieno risarcimento o riparazione per il danno Cosa prevede la legge di delegazione europea La legge di delegazione europea all’art. 7 fissa, in aggiunta ai criteri generali di cui all’esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell’Unione europea, dei principi specifici. Si prevede in primo luogo che si apportino alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la strategia dell’Unione europea per la parità di genere 2020- 2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali. Vanno poi introdotte disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per la valutazione e il raffronto del valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative. Per rafforzare poi i meccanismi di trasparenza retributiva occorre estendere ad una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì (al fine di ridurre gli aggravi amministrativi per i datori di lavoro) la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali.