Pagamento dei tributi erariali durante la sospensione da Covid: come ottenere la menzione di contribuente solidale

L'istanza per conseguire la menzione di "contribuente solidale" è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica ad uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it

Mef – Decreto 15 ottobre 2020


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2020 il decreto 15 ottobre 2020 del Mef, rubricato “Riconoscimento della menzione per la rinuncia alle sospensioni”. In particolare, ai sensi dell’articolo 71 del decreto-legge n. 18/2020, è riconosciuta una menzione ai contribuenti che abbiano effettuato i versamenti dei tributi erariali indicati agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto-legge n. 18, senza avvalersi di una delle sospensioni previste dai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020, e lo comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze.
Tutti coloro che non si avvalgono della facoltà di sospendere uno o più versamenti, a prescindere dall’importo e dalla tipologia del tributo, sono definiti “contribuenti solidali”.
Al fine di offrire adeguata visibilità, sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze è pubblicato un elenco dei “contribuenti solidali” che ne abbiano fatta espressa richiesta.

Presentazione dell’istanza per la menzione

L’istanza per conseguire la menzione di “contribuente solidale” è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica ad uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, gestiti dalla Direzione della comunicazione istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data del versamento.
Nell’area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze è pubblicato il modello di istanza e le istruzioni necessarie. Le dichiarazioni contenute nell’istanza sono rese dal contribuente ovvero, in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di accertare l’identità dell’istante, all’istanza va allegata la scansione del documento di riconoscimento.
La Direzione della comunicazione istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze procede, per il tramite del responsabile del procedimento, alle eventuali richieste di integrazione nei confronti degli istanti nonchè ad effettuare i controlli, anche a campione, per il tramite degli enti impositori per le entrate di rispettiva competenza.
La pubblicazione all’interno dell’elenco dei “contribuenti solidali” integra accoglimento dell’istanza e viene comunicata al richiedente mediante messaggio di posta elettronica entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Durata della pubblicazione

L’elenco dei “contribuenti solidali” è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e finanze per un anno.
L’istante può chiedere, mediante l’utilizzo delle medesime caselle di posta elettronica dedicate, alla Direzione della comunicazione istituzionale, in qualsiasi momento, la cancellazione dall’elenco, senza dover produrre alcuna motivazione.
In caso di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per conseguire la menzione quale “contribuente solidale” il responsabile del procedimento procederà all’immediata rimozione del nominativo dal sito istituzionale nonchè ad offrirne contestuale comunicazione all’interessato. Restano ferme le conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti dal Ministero dell’economia e delle finanze sono trattati per le finalità di cui all’articolo 71 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonchè per quelle ad esse connesse, collegate e strumentali.
Al fine di garantire la minimizzazione, si procederà alla pubblicazione, per le persone giuridiche, della denominazione, ragione sociale o ditta in conformità a quanto precisato nell’istanza mentre, per le persone fisiche, si procederà alla pubblicazione del nome e cognome nonchè, ove sussista espressa richiesta, anche del luogo e/o della data di nascita per evitare omonimie.
La pubblicazione dei dati avviene secondo modalità che ne precludono l’indicizzazione e/o la profilazione.
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679 nonchè il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al decreto in oggetto.

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