Assonime pubblica una nuova circolare (n. 13 del 6 luglio 2020), dal titolo “Pagamento dei debiti commerciali delle PA: sviluppi normativi sulle anticipazioni di liquidità” che, partendo dalla ricognizione dei dati sullo stato dei tempi di pagamento e dello stock dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, analizza una serie di recenti interventi normativi che riguardano tutti, in vario modo, le anticipazioni di liquidità concesse agli enti territoriali per favorire il pagamento dei debiti commerciali. Uno dei temi scottanti ed ancora di grande attualità in Italia, è quello dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in particolare se si considerano le difficoltà finanziarie in cui si trovano molte imprese a causa dell’emergenza Covid-19. Diversi provvedimenti sono intervenuti per assicurare una maggiore tempestività dei pagamenti e consentire il pagamento dei debiti commerciali accumulati da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra questi: - le disposizioni nazionali sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2002, n. 231 (con cui era stata recepita la direttiva europea 2000/35/CE) che sono state successivamente modificate per adeguarle alla nuova direttiva 2011/7/UE1 con misure atte ad assicurare la trasparenza dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; - il decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che ha previsto anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La circolare illustra sia le disposizioni del decreto Rilancio che hanno istituito presso il Mef un Fondo per la liquidità degli enti territoriali gestito da Cdp, sia la disciplina della legge di bilancio 2020 sulle anticipazioni di liquidità da parte degli intermediari finanziari. Vengono inoltre esaminate le disposizioni sulla gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali introdotte dal decreto legge “milleproroghe‟ a seguito della sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale. In particolare, questa sentenza ha dichiarato illegittime le previgenti disposizioni che consentivano agli enti locali di utilizzare risorse ricevute come anticipazioni di liquidità per accantonarle al fondo per i crediti di dubbia esigibilità, alterando la disciplina di bilancio. Il Fondo di liquidità nel Decreto Rilancio Il decreto n. 34/2020, all’articolo 115 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020. Il fondo, la cui gestione è affidata a Cassa depositi e Prestiti, è articolato in due sezioni: - una destinata ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari con una dotazione di 8 miliardi di euro (6,5 miliardi per gli enti locali e 1,5 miliardi alle regioni e province autonome), - l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, con una dotazione di 4 miliardi di euro. Le anticipazioni di liquidità La legge di bilancio prevede alcune disposizioni volte ad agevolare il rispetto da parte degli enti locali dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, in particolare ha introdotto una disciplina temporanea delle anticipazioni di liquidità che prevede la possibilità per gli enti territoriali, anche per conto dei rispettivi enti del servizio sanitario nazionale, di richiedere anticipazioni di liquidità a banche, intermediari finanziari, a Cdp e a istituzioni finanziarie dell’Unione europea, per il pagamento di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.