Il Governo, nella figura del premier Conte, ha chiarito che il rinvio al 1° luglio 2020, dell’applicazione delle sanzioni a coloro che rifiuteranno l’effettuazione dei pagamenti con carta di debito e carta di credito, è finalizzato all’ottenimento della riduzione delle commissioni per i pagamenti disposti con moneta elettronica. In realtà la soluzione finale al problema, come suggerito dall’ABI, è un’altra. L’art. 22 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), la cui rubrica è “Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici,” ha puntato su di un altro strumento per ottenere la riduzione del costo, fino ad oggi eccessivo, delle transazioni elettroniche. È stato proposto lo stesso modello già previsto per i pagamenti effettuati in favore dei distributori di benzina. La disposizione in rassegna prevede al comma 1 il riconoscimento di un credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa e i professionisti. Credito d’imposta del 30% La misura del beneficio è pari al 30% delle commissioni complessivamente addebitate per i pagamenti effettuati mediante carte di debito, carte di credito o prepagate, emesse “da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. Il riconoscimento del beneficio riguarda esclusivamente i contribuenti di minori dimensioni misurate facendo riferimento, ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente. Tali proventi non devono risultare di ammontare superiore a 400.000 euro. Risulteranno così esclusi, ad esempio, i supermercati le cui dimensioni sono sempre superiori. Il credito d’imposta spetta unicamente per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali poste in essere dal 1° luglio 2020 in avanti. Deve però essere compreso come l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di distinguere le prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali rispetto a quelle poste in essere nei confronti dei soggetti passivi ai fini IVA. Presumibilmente si farà riferimento esclusivamente ai corrispettivi per i quali non sarà stata emessa la relativa fattura. Simmetria con le sanzioni Anche dal punto di vista temporale sussiste perfetta simmetria tra l’entrata in vigore delle sanzioni, applicabili nell’ipotesi in cui imprenditori e professionisti rifiuteranno di ricevere in pagamento la moneta elettronica, e le operazioni che faranno scattare il diritto a fruire del credito d’imposta. Le due misure troveranno in ogni caso applicazione dal 1° luglio 2020. Come utilizzare il bonus I commercianti e i professionisti non dovranno attendere la fine del periodo d’imposta per l’utilizzo del credito maturato. L’art. 22, comma 4 prevede che il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. L’utilizzo potrà essere effettuato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Il beneficio potrà quindi essere fatto valere mensilmente. Il meccanismo, o meglio l’obbligo dichiarativo, non risulta essere estremamente agevole. Il comma 4 prevede che il credito d’imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il credito è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Ad esempio Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 dovrà essere indicato il credito d’imposta maturato nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020. Presumibilmente, la quota residua del predetto credito sarà utilizzata a gennaio del 2021. Tuttavia, in coincidenza del periodo d’imposta 2021, maturerà un ulteriore credito d’imposta. Pertanto, all’interno di tale dichiarazione dei redditi, dovrà essere indicato sia il credito d’imposta dell’anno 2020, il cui utilizzo si è concluso nell’anno 2021, sia il credito d’imposta 2021 maturato per i pagamenti ricevuti con moneta elettronica nello stesso anno. Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto i pro rata, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. I successivi commi 5 e 6 prevedono che “gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5”.