In occasione dell’incontro organizzato dal CNDCEC e della Fondazione nazionale dei commercialisti, dedicato a “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei PVC”, svoltosi il 7 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una serie di quesiti, ha reso nuove indicazioni in merito agli strumenti per fare pace col fisco introdotti dal decreto fiscale 2019 e dalla legge di Bilancio 2019. Definizione agevolata delle violazioni formali L’art. 9, D.L. n. 119/2018, ha ammesso la possibilità di definire in via agevolata le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018. Possono essere oggetto di regolarizzazione le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti - di carattere formale - che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. Rispondendo ad un quesito nel quale si chiedeva se fosse possibile accedere alla definizione anche nel caso di violazioni di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, l’Agenzia ha ammesso tale possibilità ricordando che - affinché la definizione si perfezioni - è necessario il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni commesse e la rimozione delle irregolarità commesse con le modalità di cui all’art. 6 citato (ossia, nel caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente nei 4 mesi successivi dalla data di effettuazione dell’operazione, il cessionario al fine di non essere sanzionato è tenuto all’emissione di autofattura e al versamento dell’imposta nei 30 giorni successivi). Tuttavia, ha precisato l’Agenzia, il ricorso alla definizione agevolata conviene nel caso in cui non siano scaduti i termini per poter esercitare il diritto alla detrazione. Laddove non vi sia convenienza ad aderire alla definizione agevolata delle violazioni formali, è possibile fare ricorso, nel caso di lite pendente, all’istituto di cui all’art. 6 del decreto fiscale 2019. Trattandosi di una sanzione non collegata al tributo, la stessa può essere definita pagando: - il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 208; - il 40% negli altri casi. Sempre in merito alla sanatoria delle irregolarità formali, l’Agenzia ha precisato che vi si può fare ricorso anche nel caso di mancato esercizio dell’opzione per l’adozione di un determinato regime fiscale, laddove il comportamento concludente del contribuente non lasci dubbi in merito all’adozione dello stesso (i.e. adozione del regime della cedolare secca sugli affitti). Diversamente, non è possibile ricorrere alla sanatoria nel caso di esercizio di opzioni per le quali è ammessa la remissione in bonis (i.e. opzione per il consolidato fiscale). Infine con riferimento alla possibilità di definire in maniera agevolata anche le violazioni attinenti alla mancata separata indicazione nella dichiarazione dei costi black list, l’Agenzia ha chiarito che nel caso di adozione della sanatoria in data 10 aprile 2019, in pendenza del giudizio in Cassazione con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute, non è necessario - al fine di far prevalere gli effetti della definizione agevolata ex art. 9, D.L. n. 119/2018 - che il contribuente proponga ricorso per Cassazione, essendo sufficiente che questi faccia presente all’Ufficio l’adesione all’istituto in esame. Definizione agevolata PVC Interessante chiarimento è stato reso in merito al ricorso alla definizione agevolata dei PVC per sanare errori di competenza temporale. La fattispecie in esame riguardava l’errata deduzione nel 2013 di costi di competenza del 2012. Aderendo alla definizione agevolata ex art. 1, D.L. n. 119/2018, il contribuente presenta la dichiarazione “correttiva nei termini” per sanare la violazione relativa al 2013. Tuttavia, essendo scaduti i termini per regolarizzare il 2012 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, è stato chiesto se sia ammessa la possibilità di presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992. L’Agenzia ha dato risposta affermativa. Definizione agevolata delle liti pendenti In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia ha chiarito che: - con riferimento alla definizione della lite da parte di un socio di una S.r.l. a ristretta base societaria, nel caso di sospensione del processo da parte della CTP, la definizione si perfeziona pagando il 90% della pretesa erariale; - nel caso di doppia conforme da parte della CTP e della CTR, con rinvio della Cassazione e pendenza del periodo per la riassunzione alla data del 24 ottobre 2018, la lite si può definire pagando il 90% della pretesa erariale (come già chiarito nella circolare n. 6/E del 1° aprile 2019); - non è ammesso lo scomputo delle somme già versate a seguito di precedenti rottamazioni rispetto a quanto dovuto per la definizione; - ai fini della compilazione del modello, occorre indicare nella sezione dati della controversia pendente, nel campo “Organo Giurisdizionale o Sede” l’organo davanti al quale il giudizio è pendente e nel campo “Registro Generale” in numero del registro ove il ricorso pendente è iscritto.