La pace fiscale sulle liti pendenti entra nella «fase 2». Con la fine delle ferie, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata devono tornare alla cassa per le due rate ancora in calendario nel 2019. La prima, a strettissimo giro, entro il 2 settembre (il termine slitta dal 31 agosto che è sabato) e la successiva entro il 2 dicembre (anche in questo caso il termine slitta da sabato 30 novembre). L'Erario si attende non meno di 400 milioni che sommati a 463 incassati con la prima o unica rata del 31 maggio porterebbero il gettito a oltre 800 milioni. In questo modo sarebbe più vicino l'obiettivo dei 4 miliardi da conseguire al termine del piano dei versamenti (sono previste 20 rate trimestrali), che determinerebbero un extragettito di 3,5 miliardi rispetto ai 500 milioni ipotizzati dal decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso anno. Con il rientro dell'attività a pieno regime, anche l'agenzia delle Entrate dovrà accelerare sui controlli della correttezza delle istanze di accesso alla sanatoria. Come messo nero su bianco dalla circolare sui controlli di inizio agosto (la 19/E/2019), gli uffici dovranno assicurare entro l'anno «l'esame di una percentuale significativa delle domande presentate al fine di verificarne la regolarità e svolgere i successivi adempimenti». Anche perché un eventuale rifiuto andrà comunicato al contribuente entro il 31 luglio del prossimo anno. Le istruzioni operative Proprio in virtù di questa accelerazione imposta alle strutture territoriali, gli uffici centrali hanno diramato alcune istruzioni operative fornendo soluzioni ad alcuni dei casi più controversi da gestire per l'ammissione o meno alla chiusura dei contenziosi con lo sconto. Porte aperte alla definizione agevolata per le controversie relative agli atti di contestazione per indebito utilizzo del credito d'imposta comunque esistente. Nel caso prospettato l'ufficio aveva emesso un atto applicando sanzioni e interessi perché ha ritenuto non consona la garanzia presentata dal contribuente poi sostituita da un'altra polizza. L'atto impugnato con l'irrogazione delle sanzioni e il recupero degli interessi va considerato, secondo le indicazioni dell'Agenzia, un atto impositivo e quindi per definire la lite basta la sola presentazione della domanda in quanto il rapporto relativo al tributo, che non è stato “al centro” di un recupero, va considerato definito. Ed è sanabile anche la lite pendente qualora l'atto di contestazione contenga la sanzione del 30% per aver oltrepassato la soglia dei 5mila euro per la compensazione tra debiti e crediti fiscali. Sì al condono ma con doppia domanda di definizione agevolata qualora il contenzioso riguardi un atto di accertamento per il recupero dell'Iva e un atto di contestazione con la sanzione del 30% per l'omesso versamento dell'imposta accertata e non versata. In base alle indicazioni fornite agli uffici, la lite è interamente definibile su entrambi gli atti in quanto la contestazione riguarda la maggiore Iva accertata nell'atto impositivo. Con l'avvenuta presentazione delle due distinte domande (il cui termine è scaduto lo scorso 31 maggio), la parte della lite relativa alla contestazione può essere definita senza versare alcun importo. Strettamente connessa è anche la richiesta di chiarimento su come si debba procedere se una lite relativa a un accertamento che contenga maggiori imposte ma anche sanzioni collegate e non collegate al tributo, come ad esempio quella per irregolare tenuta della contabilità. L'indicazione che arriva dalle strutture centrali dell'Agenzia è che in un caso simile la lite sia definibile esclusivamente con il pagamento dell'imposta. Questo in quanto in base alla norma che disciplina la pace fiscale sui contenziosi (articolo 6 del Dl 119/2018) per individuare il valore della lite bisogna far riferimento all'«importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato». Inoltre sempre la disciplina sulla pace fiscale prevede il pagamento del 15% del valore della lite «in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate» e del 40% negli altri casi, in riferimento proprio alle «controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo».