Agenzia delle Entrate - Risposta n. 337 del 9 agosto 2019 Il trattamento fiscale dei maggiori o minori valori di una «Put option» sulle partecipazioni ricevute in cambio di un conferimento di denaro in una società dipende dal fatto che lo strumento finanziario sia riconducibile o meno tra quelli similari alle azioni. Così ha concluso l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 337 del 9 agosto 2019 al quesito presentato da una società che ha sottoscritto con un fondo un «Put Option Agreement» per effetto del quale, in caso di esercizio dell’opzione da parte del fondo, la società sarà obbligata a riacquistare la partecipazione di minoranza detenuta dal fondo a un prezzo pari al più alto tra: il fair value delle azioni alla data di esercizio dell’opzione e l’ammontare pagato dagli investitori per acquistare la partecipazione di minoranza al netto, in entrambi i casi, degli eventuali dividendi e indennità contrattuali incassate. Dal punto di vista contabile, la società – ai sensi dello Ias 32 - rileva una passività finanziaria verso il socio di minoranza (al fair value della Put Option alla data di sottoscrizione), rende parimenti indisponibili riserve di patrimonio e, al termine di ciascun esercizio, valuta al fair value la passività finanziaria relativa all’opzione, imputando a conto economico la differenza tra il valore del fair value dello strumento al 31/12 e il valore iniziale di iscrizione dello stesso. In relazione al trattamento fiscale di tali differenze imputate a conto economico, l’Agenzia punta dritto alla qualificazione fiscale degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 44 del Tuir, in base al quale sono similari alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Ciò premesso, in considerazione delle modalità di definizione del prezzo dell’opzione, sia in relazione ai dividendi incassati durante il periodo di possesso delle azioni coperte da opzione put, sia per il maggiore valore finale che potrebbe essere percepito rispetto a quello iniziale investito, si è in presenza di una partecipazione diretta ai risultati economici della società. Lo strumento finanziario va, perciò, ricondotto tra quelli similari alle azioni con conseguente indeducibilità dei maggiori valori riconosciuti agli investitori (assimilabili ai dividendi distribuiti) e irrilevanza dei maggiori o minori valori rilevati annualmente in sede di valutazione dello strumento finanziario.