È stata riaperta la facoltà dell'accesso alla pensione di anzianità con l'opzione donna. In maniera specifica, viene estesa dal 1° gennaio 2019, l’opzione donna alle lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano compiuto 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni di età se lavoratrici autonome e siano in possesso di 35 anni di contributi. A prevedere la nuova possibilità di pensione, è l’articolo 16 del decreto legge n. 4 del 2019. E' da sottolineare che, in ogni caso, come previsto dalla norma citata, le lavoratrici non saranno soggette al regime degli incrementi della speranza di vita, mentre rimangono in vigore il particolare regime delle decorrenze ed il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Opzione donna: requisiti, decorrenza e disciplina Con il decreto legge n. 4 del 2019 si riapre la possibilità per le donne lavoratrici dipendenti di accedere alla particolare pensione di anzianità, se sono nate entro il 31 dicembre 1960 e quindi, hanno compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 2018 ed alle lavoratrici autonome se nate entro il 31 dicembre 1959 e quindi, hanno compiuto 59 anni entro il 31 dicembre 2018. La decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti. In particolare, per le lavoratrici dipendenti il trattamento pensionistico decorre dopo 12 mesi dal raggiungimento del diritto, mentre le lavoratrici autonome dovranno attendere 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. Altro tassello da aggiungere per accedere a tale forma di pensione di anzianità è rappresentato dalla scelta della liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Ciò comporta una perdita dell’importo di pensione pari a circa il 30 per cento rispetto alla liquidazione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011, per coloro che sono in possesso di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La domanda può essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non al momento del raggiungimento dei requisiti. N.B. L’INPS, con il messaggio n 395 del 29 gennaio 2019, ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande. Con messaggio 9231 del 28 novembre 2014, l’INPS ha precisato che la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Ne deriva, che per l’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Inoltre, con messaggio n. 1182/2017, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito all’opzione donna. L’Istituto di previdenza ha precisato che le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico. Dai chiarimenti sopracitati derivano alcune considerazioni di particolare importanza. 1) La domanda per l’accesso alla prestazione pensionistica in esame, può essere presentata in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della finestra mobile; ciò, comporta che la decorrenza sarà successiva alla stessa finestra e deve intervenire la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 2) La richiesta per l’opzione del calcolo della pensione di anzianità con il sistema contributivo potrà essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non quando si raggiungono i requisiti richiesti per l’accesso, cioè quando si compiono ad esempio 58 anni e 35 anni di contributi. Di conseguenza possiamo concludere che se le lavoratrici interessate a opzione donna hanno già raggiunto i requisiti in precedenza, potranno accedere anche subito alla pensione. Facciamo degli esempi. Esempio 1 Se un’assicurata, lavoratrice dipendente, ha raggiunto 35 anni di contributi nel mese di giugno 2018 ed alla stessa data ha compiuto 58 anni, potrà andare in pensione trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti. Ciò significa, che potrà andare in pensione dal mese di luglio 2019 e presentare la relativa domanda nel mese di giugno 2019 sia per la pensione che per l’opzione del calcolo con il sistema contributivo. Esempio 2 Se un’assicurata, lavoratrice autonoma, ha raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione con opzione donna, 35 anni di contributi e 59 anni di età, nel mese di febbraio 2018, potrà andare in pensione trascorsi 18 mesi dal raggiungimento del diritto. In pratica, potrà andare in pensione a decorrere dal mese di settembre 2019. Esempio 3 Se un’assicurata, lavoratrice dipendente, ha raggiunto i requisiti a gennaio 2018, con 35 anni di contributi e 58 anni di età, potrà andare in pensione da febbraio 2019. Se sceglie di continuare a lavorare, potrà presentare la domanda anche successivamente; in questo caso la pensione decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione e della scelta del calcolo con il sistema contributivo. In sintesi, le regole per l'opzione donna: - presentare richiesta per il calcolo della pensione con il sistema contributivo - non si è soggetti agli aumenti dei requisiti legati agli incrementi della speranza di vita - raggiunti i requisiti previsti per l'accesso a tale forma di pensione di anzianità, la pensione decorre: dopo 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Disciplina vigente al 31 dicembre 2015 Soggetti interessati Requisiti contributivi Età Decorrenza pensione Lavoratrici dipendenti 35 anni 57 anni e 3 mesi Dopo 12 mesi dal perfezionamento del diritto Lavoratrici autonome 35 anni 58 anni e 3 mesi Dopo 18 mesi dal perfezionamento del diritto Disciplina ex legge di Bilancio 2017 Soggetti interessati Requisiti contributivi al 31 dicembre 2015 Età Decorrenza pensione Dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 35 anni 57 anni e 7 mesi Dopo 12 mesi dal perfezionamento del diritto Autonome nate nell'ultimo trimestre del 1957 35 anni 58 anni e 7 mesi Dopo 18 mesi dal perfezionamento del diritto Disciplina del decreto legge pensioni Soggetti interessati Requisiti contributivi al 31 dicembre 2018 Età Decorrenza pensione Dipendenti nate entro il 1960 35 anni 58 anni Dopo 12 mesi dal perfezionamento del diritto Autonome nate entro il 1959 35 anni 59 anni Dopo 18 mesi dal perfezionamento del diritto Alternative all’opzione donna Le donne, si chiedono spesso, se vi possano essere altre uscite alternative all’opzione per evitare la perdita di importo derivante dall’obbligo di chiedere il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Vediamo di seguito, cosa possiamo consigliare quando le assicurate hanno ben più di 35 anni di contributi. Quota 100 Sono necessari 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per la decorrenza della pensione bisognerà attendere tre mesi dal raggiungimento del requisito, per le dipendenti private, mentre per quelle pubbliche l’attesa è di 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Pensione anticipata Sono previsti 41 anni e 10 mesi di contribuzione. Anche se sono stati aboliti gli adeguamenti alle speranze di vita, bisognerà attendere 3 mesi per la decorrenza dal raggiungimento dei requisiti. Precoci Riguarda coloro che hanno un anno di contribuzione effettiva, prima del compimento del diciannovesimo anno di età. A tale prestazione si accede con 41 anni di contributi ed è stato abolito l’adeguamento alle speranze di vita. Per la decorrenza della pensione, bisognerà attendere tre mesi dal raggiungimento dei requisiti. Versamenti volontari Se le assicurate hanno raggiunto una determinata anzianità contributiva che non permette loro di andare in pensione, si può seguire la via dei versamenti volontari. In questo caso, si chiederà l’autorizzazione all’INPS per versare la contribuzione mancante al raggiungimento del requisito contributivo. Riscatto laurea Altra via, potrebbe essere quella del riscatto degli anni del corso di laurea. Si ricorda che, non è necessario riscattare tutti gli anni del corso di studio, ma è possibile riscattare solo quelli che interessano. Ad esempio, se un’assicurata ha 40 anni e 10 mesi di contributi, e deve raggiungere 41 anni e 10 mesi di contributi necessari per la pensione anticipata, potrà pagare soltanto un anno in modo da perfezionare i requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia. Contributi versati in diverse gestioni pensionistiche Può anche accadere, che si abbiano versato contributi in gestione previdenziali diverse e che i contributi versati in ogni singola gestione non siano in grado di far raggiungere una prestazione pensionistica. A tal proposito, esistono degli strumenti che permettono di raggruppare i contributi per la liquidazione della prestazione pensionistica. Cumulo dei contributi Il comma 195 dell'art.1, della legge 232/2016, modifica i requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici. In dettaglio, la novella di cui alla lettera a) del comma citato sopprime la condizione -attualmente prevista ai fini dell’accesso al cumulo - che vuole che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Inoltre, la possibilità di fruire dell'istituto del cumulo viene estesa ai periodi contributivi maturati presso gli enti di previdenza privatizzati e presso le casse previdenziali dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione. Questa possibilità è gratuita e può riguardare il cumulo di periodi non coincidenti. Si fa presente che per quota 100 è stato previsto il cumulo, ma soltanto delle gestioni gestite dall’INPS, con esclusione delle Casse professionali. Totalizzazione Altro strumento, sempre gratuito, per riunire i contributi, è dato dalla totalizzazione. E’ possibile cumulare i periodi contributivi versati nelle varie gestioni previdenziali, esercitando la totalizzazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico. Ricongiunzione Altro strumento, generalmente oneroso, per riunire la contribuzione versata in diverse gestioni è dato dalla ricongiunzione. Essa, può avvenire quando il lavoratore, che ha posizioni assicurative in fondi pensione diversi, per aver lavorato come dipendente presso aziende o enti che non versano i contributi nella stessa cassa di previdenza, oppure contributi come lavoratore autonomo, richiede l'unificazione di tutti i suoi contributi presso un unico fondo. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.