Inps - Messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021 L’istituto per il pensionamento anticipato delle donne, cd. opzione donna, è stato nuovamente prorogato dalla legge di bilancio per il 2021, assicurando la possibilità di accedere a chi consegue i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Possono conseguire il trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO). Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla c.d. finestra mobile, che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene: dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti o dopo 18 mesi per le autonome. E’ valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata. Vi rientrano dunque i contributi obbligatori, da riscatto o da ricongiunzione, volontari e figurativi. Non rientrano, invece, i soli contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione.