Le operazioni di finanziamento nonché quelle di credito, a norma degli artt. 15 e 16 del DPR 601/197, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, da quelle catastali ed ipotecarie e dalle tasse sulle concessioni governative. Una deroga a tale esenzione riguarda gli atti giudiziari riguardanti le predette imposte. In tal contesto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17938 depositata il 4 luglio 2019, ha tuttavia precisato che l’enunciazione delle operazioni all’interno degli atti giudiziari, non ha come effetto quello di estendere l’applicazione delle imposte alle predette. IL FATTO Un istituto di credito inoltrava all’Agenzia delle Entrate una richiesta di rimborso, ai fini della restituzione dell’imposta di registro versata due volte da parte dell’incorporata, per ottenere il versamento dal debitore di un finanziamento garantito da fideiussione. In particolare detto versamento aveva interessato sia l’operazione finanziaria, sia l’atto giudiziario che la conteneva. Secondo il ricorrente, l’imposta era stata ingiustamente pagata poiché si trattava di atti soggetti al regime sostitutivo previsto dagli artt. 15 e 16 del DPR 601/1973, e come tali esenti dal tributo anche in caso di mera enunciazione negli atti giudiziari. Avverso il il silenzio-rifiuto dell’Ufficio il contribuente presentava ricorso. I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio non accoglievano le doglianze e rilevavano che in materia esisteva una deroga a tale esenzione (art. 15, comma 2) in virtù della quale gli atti giudiziari relativi a tali operazioni sono soggetti all’imposta di registro secondo il regime ordinario. La difesa dell’istituto bancario decideva quindi di proporre ricorso in Cassazione, per sostenere l’illegittimità della pretesa fiscale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato un consolidato principio (Cass. 4586/2002; Cass. 9502/2018) secondo cui, la mancata estensione del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari ad essi relativi, non comporta che dette operazioni, per il solo fatto di essere enunciate in quegli atti, siano soggette anch’esse all’imposta di registro. Tale principio si basa sulla normativa, secondo la quale, gli enti che effettuano operazioni rientranti nel regime dell’esenzione (art. 15 e 16 DPR 601/1973) sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva. Pertanto l’effettiva sottrazione al regime dell’imposizione sostitutiva riguarda solamente gli atti giudiziari, relativi ad operazioni di finanziamento e non le operazioni che sono esenti dall’imposizione. Nel caso di specie si trattava di atti giudiziari contenenti operazioni di finanziamento, per le quali era stata versata l’imposta di registro. Da qui l’accoglimento del ricorso.