Annullata con rinvio dalla Cassazione la sentenza di merito che condanna per omissione contributiva l'imprenditore, già assolto con pronuncia definitiva per il mancato versamento di ritenute d'imposta in relazione allo stesso periodo, senza offrire alcuna motivazione sul punto pur ampiamente dibattuto su input della difesa. La Cassazione, con la sentenza n. 26519 del 23 settembre 2020, ha perciò annullato con rinvio la decisione dei giudici di appello che avevano escluso l'applicazione della scriminante per assenza dell'elemento soggettivo del reato ex articolo 2 del Dl 463/1983. Il ricorrente ottiene ragione dalla Cassazione che non cancella tout court la condanna, ma obbliga il giudice a motivare anche in maniera rafforzata la decisione in relazione all'affermata irrilevanza della sentenza passata in giudicato che aveva escluso la punibilità per il reato tributario ex articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 commesso in concomitanza al reato previdenziale, cioè nell'ambito della medesima crisi di liquidità societaria, che aveva determinato il fallimento e il pignoramento dell'abitazione dell'imprenditore. Nel processo di merito conclusosi con la formula "il fatto non costituisce reato", al ricorrente erano stati riconosciuti: - la non imputabilità a lui dello stato di crisi dell'azienda; - l'impossibilità di fronteggiarla con misure idonee. Era stato, inoltre, ampiamente appurato l'impegno profuso dall'imputato al fine di risolvere la crisi debitoria determinata dalla perdita di commesse e appalti totalmente core business per l'azienda poi fallita. La decisione favorevole all'imputato aveva certo rilevanza - ed era stata oggetto di ampio dibattito tra difesa e accusa - nella causa in corso per l'omissione contributiva, in quanto dal medesimo stato di crisi si erano determinati i mancati pagamenti in denaro tanto al fisco quanto all'ente previdenziale. I giudici di merito dovranno ora non solo sostenere le ragioni che propendono per la condanna dell'imprenditore ma anche compiutamente confutare quelle della sentenza definitiva che ha escluso l'elemento soggettivo nell'omissione di pagare.