Il giudice che procede contro l'imprenditore fallito per il reato di bancarotta deve verificare se il pagamento dell'Iva - mai avvenuto e però registrato contabilmente nel libro giornale - riguardi somme realmente esistenti o meno. La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 3518 del 24 gennaio 2019, ha così accolto il ricorso contro la pronuncia dei giudici di merito che avevano ritenuto sottratta dall'imprenditore la somma del debito Iva oggetto di iscrizione contabile, ma mai eseguito a favore dell'Erario. Secondo il ricorso accolto non poteva ritenersi distratta dal patrimonio dell'impresa una somma di denaro che non risultava esistere nella disponibilità dell'impresa. Il fallito aveva, infatti, negato l'addebito perché di fatto il denaro corrispondente all'Iva da pagare in realtà non esisteva come dimostravano i saldi negativi dei rapporti bancari facenti capo alla società e confermati dal curatore. Secondo la sentenza di legittimità, è sì vero che, la distrazione o l'occultamento dei beni della società fallita possono anche essere desunti dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro reale destinazione; ma è anche vero che vada prima accertata l'esistenza reale del bene o del denaro nella disponibilità della società. Un pagamento annotato ma non eseguito, è circostanza che - dice la Cassazione - può invece essere letta dal giudice come appostazione mendace al fine di dare ai terzi l'immagine apparente di una gestione regolare. In realtà nel caso affrontato dalla Cassazione la contabilità era irregolare e lacunosa. Ma non al punto di impedire la verifica in sede di curatela dell'indisponibilità da parte della società della somma contestata. Al di là della mancata annotazione del versamento Iva nei mastrini, i giudici non hanno valutato la non corrispondenza del conto cassa contanti con i depositi bancari della società «essendo indiscutibile» dice la difesa «che le somme riscosse dalla società non potevano essere custodite in un cassetto». In conclusione il mancato pagamento dell'Iva al Fisco non è sufficiente presupposto per dire che l'amministratore si sia intascato la corrispondente somma.