La sentenza della Cassazione 7 marzo 2024 n. 6187, pronunciandosi in relazione alla responsabilità per il versamento dell’imposta di soggiorno, ha affermato il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all’articolo 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 a seguito della introduzione dell’art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 intitolata «norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23» secondo cui l’albergatore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto «Rilancio» (d.l. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020”. Tale principio è stato pronunciato al termine di un contenzioso instaurato avverso gli atti di accertamento notificati al gestore di una struttura ricettiva ed emessi per contestare l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno dovuta per i periodi d’imposta 2015-2017. Nel caso deciso con la sentenza n. 6187/2024 in esame, il ricorrente eccepiva l’illegittimità della pretesa impositiva, sostenendo di non poter essere considerato il soggetto passivo del rapporto tributario e neanche un sostituto d’imposta in quanto unico soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il cliente che soggiorna nella struttura ricettiva. Al riguardo, si ricorda che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24 luglio 2018 n. 19654) nell’imposta di soggiorno il rapporto tributario intercorre solo tra il soggetto attivo che ha istituito l’imposta (Comuni capoluogo di Provincia; unioni di Comuni; Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte) e il soggetto passivo, cioè il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva. Pertanto, l’albergatore è estraneo al rapporto tributario e non può assumere la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta” in quanto la norma non lo prevede e tale ruolo non potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali. I giudici di merito rigettavano il ricorso dell’albergatore valorizzando l’opposto orientamento (cfr. tra le tante, sentenza Corte dei Conti n. 22/2016), secondo cui i gestori della struttura ricettiva “incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del DLgs. n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. Rileva considerare che l’imposta di soggiorno è stata introdotta dall’art. 4 del DLgs. 23/2011, il quale rinviava all’emanazione di un regolamento statale, da approvare “d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, che avrebbe dovuto individuare la disciplina di attuazione dell’imposta di soggiorno. Tale decreto non è stato approvato, ma molti Comuni nel corso degli anni hanno introdotto un regolamento per disciplinare l’imposta di soggiorno. Ne è derivato un discreto contenzioso e relativo contrasto giurisprudenziale. Successivamente, il legislatore per porre rimedio a tale contrasto ha introdotto, con l’art. 180 comma 3 del DL 34/2020, il comma 1-ter all’art. 4 del DLgs. 23/2011, con il quale ha stabilito che il gestore della struttura recettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La norma che disciplina la responsabilità dei gestori delle strutture ricettive è entrata in vigore il 19 maggio 2020, ma con l’art. 5-quinquies del DL 146/2021, rubricato “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”, il legislatore ha chiarito che la responsabilità introdotta dall’art. 180 comma 3 del DL 34/2020 si applica anche alle contestazioni antecedenti tale data. La sentenza n. 6187/2024 ha applicato la norma introdotta con il DL 34/2020 e confermato il rigetto del ricorso presentato dall’albergatore, valorizzando la natura interpretativa della disposizione che ha esplicitato il contenuto della responsabilità che spetta al gestore della struttura ricettiva.